L’ interdittiva antimafia nei confronti di una delle imprese componenti un R.T.I. non impedisce di proseguire l’esecuzione del contratto con i restanti componenti dell’originario raggruppamento se in possesso dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dal bando in rapporto alle residue attività da eseguire.

Cons St_sez III, 7 marzo 2016, n_923Pres. F. Patroni Griffi – Est. P. Ungari


A margine

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ricordato che, nel caso in cui una interdittiva antimafia colpisca una delle imprese componenti un R.T.I. (indifferentemente se mandataria o mandante), ai sensi dell’art. 37, comma 18 e 19, d.lgs. n. 163/2006 è consentito alla stazione appaltante proseguire l’esecuzione del contratto con i restanti componenti dell’originario raggruppamento. Ciò, però, solo se essi posseggano i necessari requisiti di qualificazione richiesti dal bando, in rapporto alle residue attività da eseguire.

Diversamente, la committente non potrà far altro che risolvere il contratto.

Dunque, si deve escludere ogni automatismo nella considerazione della sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa in capo ad una impresa per il solo fatto che si fosse associata ad altra impresa ritenuta controindicata.

Ciò, tuttavia, non esclude che l’impresa non interessata da infiltrazione criminale possa vedersi risolvere il contratto se non dimostra di essere in grado – possedendo i requisiti richiesti dal bando di gara – di proseguire le prestazioni anche senza l’appoggio del concorrente colpito dall’interdittiva.

 


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