Com’è noto, il Senato, nella seduta del 6 giugno scorso,  ha approvato il maxiemendamento al decreto – legge 8 aprile 2019, n. 32.  Il testo  emendato è passato quindi, all’esame della Camera per la conversione definitiva in legge.

L’11 giugno alle 15,30, dopo la discussione generale e la votazione della questione pregiudiziale presentata, la Camera procederà all’esame del disegno di legge di conversione del decreto (A.C. n. 1898).

Le disposizioni sospese – Il testo del D.L. n. 32 passa all’esame della Camera nella versione licenziata dal Senato. Molte le novità, fra le quali, assume rilievo la sospensione fino al 2020 di alcune disposizioni del Codice, con l’obbligo per il Governo di presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2020, una relazione sugli effetti di tale sospensione per gli anni 2019 e 2020. E l’applicazione di alcune modifiche solo in via sperimentale sempre fino al 31 dicembre 2020.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 50 congelate fino al 31 dicembre 2020 sono, in particolare le seguenti:

  • l’art. 37, comma 4, sull’obbligo dei comuni non capoluogo di ricorrere alle centrali uniche di committenza e alle stazioni uniche appaltanti (art. 37, co 4), con la conseguenza che fino a tale data tali comuni potranno svolgere in proprio anche le procedure per le gare più rilevanti;
  • l’art. 58, comma 1, nella parte in cui vieta il c.d. “appalto integrato”, con l’effetto di permettere, in questo periodo, alle amministrazioni di porre a base di gara sia la progettazione (definitiva ed esecutiva) sia l’esecuzione;
  • l’art. 77, comma 3, per la parte relativa all’obbligo di utilizzo dell’albo tenuto da Anac, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno scegliere i commissari per la valutazione delle offerte (qualità-prezzo) secondo regole di trasparenza e di competenza dalle stesse predefinite.

La progettazione – Oltre alla reintroduzione dell’appalto integrato, è da segnalare la disposizione  che consente per le manutenzioni ordinarie e per quelle straordinarie (senza sostituzioni di parte di opere strutturali  o impianti ) di procedere con la gara sulla base di un progetto definitivo semplificato, ma solo in via sperimentale  per gli anni 2019 e 2020.

Sempre in tema di progettazione, il maxiemendamento ha introdotto una disposizione di carattere finanziario – contabile che permette ai soggetti attuatori di opere di avviare la progettazione con la disponibilità del  finanziamento limitato alle sole attività di progettazione  e le procedure di affidamento nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo. Ma anche queste deroghe sono introdotte in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020.

Inversione procedimentale – Altra novità  “provvisoria” concerne  la c.d. “inversione procedurale”, prevista nel testo originario del decreto n. 32 solo per il sotto soglia ma in via definitiva (art. 36, comma 5 novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f4 D.L. 32) ed ora inclusa fra le disposizioni  valide fino al 31 dicembre 2020, ma con la seguente diversa formulazione diversa : “Fino al 31 dicembre 2020 si applica ai settori ordinari la norma prevista dall’art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”. Tale disposizione, che rimane con il maxiemendamento  priva  della modifica introdotta dal testo originario del D.L. n. 32, prevede che  nelle procedure aperte, è possibile esaminare le offerte  prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, a condizione che tale facoltà sia specificatamente prevista nel bando di gara.

Subappalto – Sarà la stazione appaltante, fino al 31 dicembre 2020, a indicare nel bando di gara il subappalto in una misura non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto. Sempre fino al 31 dicembre 2020 restano sospesi, inoltre:  (i) l’obbligo di indicare con l’offerta la terna di subappaltatori per il sopra soglia e per le attività, sopra e sotto soglia, maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose indicate dal comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012 (cd. white list ex DPCM  18 aprile 2013), nonché per le concessioni nel caso di operatori economici diversi dalle MPMI; (ii) le verifiche in sede di gara sull’assenza di motivi di esclusione ex art. 80 in capo al subappaltatore.

A poco a poco viene smantellato uno dei pilastri della riforma del codice del 2016: la qualità della progettazione, che il D.Lgs n. 50 aveva ritenuto di dovere garantire, fra l’altro, con l’introduzione dell’obbligo di porre a base di gara sempre il progetto esecutivo e la limitazione della possibilità di ricorso al cd.appalto integrato solo in  ipotesi residuali.

Dietrofront, invece definitivo, per quanto riguarda i beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche: con le modifiche introdotte dal Senato, l’art. 113 non viene più novellato e resta pertanto il testo vigente, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 526, della L. 205 del 2017, che con l’introduzione del comma 5-bis ha svincolato, in buona sostanza, questi compensi dalle sorti del fondo incentivante. I dipendenti addetti alla progettazione rimangono fuori dal perimetro dei destinatari di questo incentivo.


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