La possibilità di acquisizione autonoma di beni e servizi è limitata ai casi in cui il bene o il servizio non è presente nel mercato elettronico, da motivare nella determinazione a contrattare.

CORTE DEI CONTI LOMBARDIA, SEZ. CONTR., deliberazione 18 marzo 2013, n. 92/2013/PAR. Pres. Mastropasqua, Est. Sucameli

Il parere 92/2013

L’art. 328, c. 4, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, nel disciplinare le procedure di affidamento dei contratti pubblici relative al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. del d.lg. n. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall’amministrazione medesima.

Ciò detto, posto che, a termini di quanto attualmente stabilito dalla normativa in materia di affidamento, da parte di amministrazioni centrali, periferiche e locali, dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è previsto che l’operatore economico debba essere individuato facendo ricorso al MePA, discende che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici, con la conseguenza che l’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 comprende anche gli acquisiti in economia.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 del d.lg. n. 163/2006 al di fuori di tali mercati residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l’ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, evidenziando di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, fornendo la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono.

In difetto di siffatta rigorosa verifica, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 c. 450, della l. n. 296/2006, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MePA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 c. 1 della l. n. 135/ 2012, comportando le connesse responsabilità.

In particolare, a termini di tale ultima disposizione normativa, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, c. 3, della l. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Si segnala, in senso conforme, Corte dei Conti, sez. controllo Marche, Deliberazione n. 169/2012/PAR del 27 novembre 2012

Corte Conti_Marche_169_2012

Giorgio Lezzi*

* avvocato

 


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