Nell’affidamento di una concessione di servizi l’impresa può legittimamente fondare la propria offerta su una stima di futuri ricavi diversa e maggiore di quella formulata dall’amministrazione assumendosene il relativo rischio imprenditoriale.

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 25 ottobre 2017, n. 1600, Presidente Salamone, Estensore Tallaro

A margine

Il fatto – Una società partecipante ad una gara per la concessione del servizio di gestione del bar presso una amministrazione impugna l’aggiudicazione provvisoria e definitiva a favore di altra ditta, ricordando che, nell’avviso pubblico di gara, la stazione appaltante aveva provveduto a quantificare, sia pure presuntivamente e ai soli fini dell’offerta, il fatturato per tutti i servizi oggetto della concessione.

A tale valutazione si è pervenuti ipotizzando un’utenza media di 300 unità per un importo medio di spesa di € 5,00 per il servizio di bar e di ristorazione veloce (per un valore presunto annuo di € 390.000,00); un’utenza media di 20 coperti giornalieri, per un importo medio di spesa di € 25,00 per il servizio di ristorante (per un valore annuo di € 130.000,00); un valore annuo di € 20.000,00 per i servizi accessori (coffe break, lunch, aperitivo).

Per il ricorrente, l’aggiudicataria ha formulato l’offerta sovrastimando l’afflusso medio di utenti e presupponendo, di conseguenza, un fatturato annuo molto più alto di quello stimato dall’amministrazione. E, in questo modo, ha predisposto un’offerta tecnica migliore delle altre. Tale offerta, però, anziché essere valutata come la migliore, avrebbe dovuto essere esclusa perché in contrasto con i parametri di gara stabiliti dall’amministrazione, con gli artt. 29 e 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con i principi di serietà dell’offerta, imparzialità e buon andamento.

La sentenza – Il Tar respinge il ricorso. Per il Giudice amministrativo, l’aggiudicataria,  confidando nella propria capacità di gestione del servizio e di attrattiva della clientela, ha assunto uno specifico rischio, offrendo un servizio che trova un suo equilibrio economico nella prospettiva della produzione di un fatturato di gran lunga superiore a quello stimato dall’amministrazione.

Si tratta, è chiaro, di una strategia imprenditoriale che può trovare una sua giustificazione razionale nella circostanza che in passato l’amministrazione non avesse un servizio paragonabile a quello di cui si tratta, onde essa ha predisposto e reso noto una stima del valore della concessione sulla base di dati meramente ipotetici.

Ma, soprattutto, si tratta di una strategia imprenditoriale che rientra nella sfera di libertà di iniziativa economica e che non stride, anzi si sposa armonicamente, con la natura della concessione di servizi, la cui essenza riposa – appunto – sul trasferimento del rischio al concessionario.

Conclusioni – La stima del fatturato della gestione in misura superiore a quello stimato dalla stazione appaltante rientra nella  legittima strategia imprenditoriale del concorrente. E non contrasta con la natura della concessione, che trasferisce il rischio operativo sul concessionario.


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