Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e, qualora il bando di gara richieda quale requisito di capacità economico-finanziaria, determinati fatturati, questi devono essere intesi in termini di volume d’affari come corrispettivo percepito in virtù delle prestazioni offerte; non soddisfa, pertanto, il requisito richiesto, l’associazione i cui introiti siano rappresentati esclusivamente da somme incassate a titolo di quote associative, poiché finalizzate alla realizzazione dei più ampi scopi associativi previsti dallo Statuto.

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 marzo 2018, n. 685, Presidente Salamone, Estensore Tallaro

A margine

Il fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) chiede al Tar l’annullamento della propria esclusione da una gara per l’affidamento in concessione d’uso di una piscina comunale e dell’aggiudicazione definitiva, a favore di altra ASD, nel frattempo disposta da un Comune.

L’esclusione si basa sul difetto del requisito di capacità economica previsto dal bando che richiede, nel triennio 2014-2016, un fatturato di almeno € 130.500,00 con riferimento allo specifico settore di attività oggetto di concessione.

In particolare, pur avendo l’associazione dichiarato un fatturato di € 231.285,00 la stazione appaltante non lo ritiene provato essendo questo riferito alle quote associative, presumibilmente derivanti dall’esercizio di attività istituzionali.

L’ASD lamenta quindi la violazione dei principi, europei e nazionali, in materia di partecipazione alle gare pubbliche nonché della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche affermando che ciò che conta sarebbe la dimostrazione, sulla base del regime fiscale applicabile, di un volume d’affari adeguato a quanto richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice.

La sentenza

Il Tar ricorda che la categoria degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica è ampia e variegata, in ragione del principio, di derivazione europea, del favor partecipationis. Tra di essi vi sono, senza dubbio, anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Anzi, l’art. 90, comma 25, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e ad altri soggetti.

Tuttavia, poiché alcuni operatori economici ammessi a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica possono ricadere nell’ambito di regimi fiscali agevolati (è il caso, appunto, delle associazioni sportive dilettantistiche), è necessario dare una interpretazione sistematica delle clausole delle leggi speciali di gara che richiedano, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il raggiungimento di una determinata soglia di fatturato.

La nozione di “fatturato”, in tali contesti, non coincide infatti quella propria del diritto tributario, ma va piuttosto intesa in termini di volume d’affari; anzi, più ampiamente, di misura dei corrispettivi percepiti in corrispondenza dell’offerta di determinate prestazioni.

Conclusioni

Ad avviso del Tar, l’associazione ricorrente non avrebbe potuto essere esclusa per il solo fatto di non essere titolare di partita IVA, di posizione contributiva presso INPS e INAIL, e per non aver prodotto un fatturato secondo la nozione propria del diritto tributario.

Tuttavia il collegio evidenzia come, nel caso in esame, la stazione appaltante abbia verificato che le somme dichiarate sono costituite prevalentemente da quote associative mensilmente incassate.

Tali somme, secondo il collegio, non costituiscono corrispettivi percepiti quale controprestazione per l’esercizio dell’attività cui la gara si riferisce (gestione piscine), ma contributi versati dagli associati per il raggiungimento dei più ampi scopi associativi.

Tra questi ultimi vi è certamente la gestione degli impianti sportivi, ma anche molti altri, quali la partecipazione a gare, la promozione dell’istruzione tecnica, la realizzazione di eventi ricreativi, la promozione della pesca sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato.

Le somme di cui si tratta non sono, pertanto, utili a soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato, sebben inteso nel senso più ampio specificato. Pertanto il provvedimento di esclusione è legittimo.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione a favore di altra ASD, il Tar ricorda che, una volta appurata la legittimità dell’esclusione, il diritto europeo non richiede di esaminare anche i motivi di ricorso che contestino l’aggiudicazione ad altro concorrente.

Pertanto il giudice rigetta il ricorso contro l’esclusione e dichiara improcedibile quello contro l’aggiudicazione a favore di altra ASD.

di Simonetta Fabris

 


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