IN POCHE PAROLE….

Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.


Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 febbraio 2022, n. 901Pres. Salomone, Estensore Santise


Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione.


A margine

L’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione di una gara avente ad oggetto l’affidamento della “Progettazione esecutiva, redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza ed esecuzione degli interventi di realizzazione del sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati presso uno Stabilimento di tritovagliatura e Imballaggio di Rifiuti” contestando le valutazioni tecniche svolte dalla commissione giudicatrice e il relativo punteggio assegnato all’aggiudicataria con riferimento alle migliorie proposte per l’effettuazione del servizio.

L’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, precisa che la valutazione sulle migliorie è avvenuta sull’interezza e complessità delle migliorie previste.

La sentenza

Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/11/2021, n.7715) precisando che:

a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);

b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173);

c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694).

Nel caso in esame il giudice conferma quanto sostenuto dalla ricorrente nel primo punto di ricorso ritenendo che la proposta migliorativa dell’aggiudicataria in relazione al criterio B.1 non abbia rispettato le linee guida regionali in materia di antincendio, perché non ha previsto le corsie e/o i corridoi con funzione di fasce tagliafuoco per consentire l’intervento dei mezzi dei VV. F. e l’accessibilità su tre lati dei richiesti locali di areazione.

Ne consegue che la stazione appaltante non avrebbe dovuto attribuire il punteggio previsto per le predette migliorie (punti 15).

Sul secondo motivo di ricorso, in relazione al criterio C), il giudice ritiene che la ricorrente si sia limitata a generiche contestazioni  senza tener conto che l’appalto riguarda la progettazione preliminare che poi dovrà essere seguita dalla progettazione esecutiva e che alcuni adeguamenti, non certo strutturali, potranno avvenire anche in fase esecutiva posto che si tratta di valutazioni tecniche che non possono essere sindacate, se non per palese irragionevolezza e illogicità, che nella fattispecie non sussistono.

Pertanto il ricorso è giudicato inammissibile posto che la ricorrente ha conseguito un punteggio totale di 94,30 punti, e l’aggiudicataria un punteggio di 73,64 punti – con uno scarto pari a 20,66 punti – e che, decurtando il punteggio conseguito dall’aggiudicataria per il sub-criterio B.1., pari a 15 punti, resta fermo il primato in graduatoria dell’aggiudicataria.

 


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