Se gli atti istitutivi della CUC non prevedono la legittimazione passiva a stare in giudizio della stessa, il ricorso deve necessariamente essere notificato al Comune interessato alla gara in qualità di Amministrazione resistente.

Tar Puglia, Bari, sez. I, sentenza 5 ottobre 2017, n. 1014, Presidente Scafuri, Estensore Allegretta

A margine

Nella vicenda, un’impresa ricorre al Tar per vedere annullata l’aggiudicazione provvisoria in favore di altra ditta, di una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, gestita da una Centrale unica di committenza per conto del Comune interessato.

Il Tar ritiene il ricorso inammissibile essendo stato notificato alla Centrale unica e non anche al Comune, nella qualità di effettiva Amministrazione resistente.

In particolare, il giudice ricorda che in base all’art. 37, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”.

Nel caso di specie, tre Comuni hanno inteso gestire in forma convenzionale una Centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi del citato art. 37 del Codice dei contratti e, per il suo funzionamento è stata approvata apposita Convenzione ed un Regolamento di attuazione.

La Centrale unica adita è tuttavia priva sia di personalità giuridica autonoma, sia di legittimazione passiva in giudizio.

Ogni Comune convenzionato, infatti, resta un mero beneficiario della procedura di gara espletata dalla Centrale, mantenendo la qualificazione di Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice e, quindi, di resistente legittimato passivo in giudizio.

A conferma di quanto innanzi, la Convenzione della CUC in esame chiarisce che la stessa cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi […] tra cui risulta:

“f) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico – giuridici per la difesa in giudizio”.

Inoltre “rimangono in capo ai Comuni convenzionati sia la fase che precede la predisposizione del bando di gara, sia la fase che segue l’aggiudicazione provvisoria e l’esecuzione del contratto”.

A sua volta, il Regolamento CUC prevede espressamente:

“La CUC è costituita quale Ufficio Unico dei comuni. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all’Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di stazione Appaltante che rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune aderente. La Centrale Unica è priva di personalità giuridica autonoma, ma si configura dotata di autonomia operativa-funzionale, come meglio specificato dai successivi commi.

La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all’esercizio della funzione rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ossia in capo all’ente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara”.

Pertanto pur sussistendo, su un piano generale, Centrali Uniche di Committenza dotate di personalità giuridica e di legittimazione passiva a stare in giudizio (enti aggiudicatori in senso proprio) la Centrale unica di committenza in esame è una “semplice” amministrazione aggiudicatrice, risultando svolgere il ruolo di un mero modulo organizzativo accentrato della funzione di pubblica acquisizione di beni e servizi per i menzionati Enti locali.

Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto non notificato al Comune quale effettiva Amministrazione resistente e Stazione Appaltante, restando detto Comune l’unico soggetto in possesso di personalità giuridica autonoma e di legittimazione passiva in giudizio.

 

 


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