Il procedimento di verifica dell’anomalia è privo di fasi rigide e preclusive, ad eccezione delle ipotesi normativamente previste.

Tar Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 17 ottobre 2017, n. 4838, Presidente Messina, Estensore Perrelli

A margine

Nella vicenda, la società ricorrente, seconda classificata di una gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani impugna l’aggiudicazione definitiva a favore di altra impresa lamentando, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, avendo il RUP consentito alla controinteressata di presentare giustificazioni ulteriori rispetto a quelle fornite all’esito del decorso dei 15 giorni assegnati per la verifica dell’anomalia, convocandola per ben due audizioni e permettendole di determinare il costo per gli ispettori ambientali solo in sede di seconda audizione.

Il Comune e la società aggiudicataria, costituiti in giudizio, chiedono la reiezione del ricorso.

Il Tar ritiene il ricorso fondato.

Tuttavia, quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio rigetta le censure di carattere procedimentale relative alla verifica dell’anomalia ritenendo che la Stazione appaltante abbia legittimamente instaurato un pieno contraddittorio con la società aggiudicataria.

In particolare, in assenza di un procedimento normativamente disciplinato e scandito nelle sue varie fasi, il giudice ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “oggetto della verifica di anomalia, e quindi fulcro della motivazione del giudizio che al riguardo si esprime, non sono le giustificazioni in sé, ma l’offerta nella sua globalità, sebbene attraverso l’esame analitico di sue componenti, per cui giammai l’invocato principio di corrispondenza, ove inteso in senso così puntuale e frazionato, potrebbe costituire parametro di legittimità complessiva e finale dell’azione amministrativa valutativa in casi come quello in esame” (cfr. Tar Campania, Napoli, I, 15.3.2017, n. 1500).

Ne discende, pertanto, che nel procedimento seguito dal RUP non sono riscontrabili, le illegittimità dedotte giacché non appare condivisibile l’affermazione secondo la quale il termine previsto dall’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 (“la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”), sia da interpretare come termine perentorio oltre il quale non possano essere ammesse ulteriori interlocuzioni con la ditta offerente. Anzi, ad avviso del Collegio il predetto comma non solo in base al criterio di interpretazione letterale, ma anche in base a quello sistematico e teleologico, se letto in combinato disposto con gli altri commi, evidenzia come il procedimento di verifica dell’anomalia sia privo di fasi rigide e preclusive, ad eccezione delle ipotesi in cui è lo stesso legislatore che ha posto delle esclusioni (ad esempio l’inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ovvero in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento).

In tutti gli altri casi la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, in assenza di preclusioni di carattere procedimentale e sostanziale.

Tanto premesso il Collegio ritiene tuttavia fondate le censure concernenti la voce, soggetta a verifica, relativa agli “ispettori ambientali”.

Infatti, la funzione di ispettore ambientale non può essere inclusa nelle competenze del personale di cantiere. Pertanto la soluzione proposta dall’aggiudicataria non appare conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto che cita quale CCNL di riferimento esclusivamente quello dei dipendenti del settore igiene urbana (Fise e Federambiente).

Alla luce delle predette circostanze il Collegio ritiene, quindi, che siano fondate le censure con le quali parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’iter logico e dell’impianto motivazionale del RUP che nelle sue valutazioni finali non sembra aver tenuto nel debito conto le discrasie della proposta della controinteressata rispetto a quanto prescritto dal Capitolato, esprimendo, peraltro, una serie di valutazioni sulla mancanza di difficoltà delle mansioni da svolgere, sull’assenza di una specializzazione degli ispettori, nonché sulla circostanza che in altre realtà i medesimi compiti sono affidati a personale volontario, che sembrano esulare dalle competenze e dalla stessa sfera di discrezionalità attribuite al predetto organo della stazione appaltante.

Per le suesposte circostanze il giudice evidenzia la non rispondenza dell’offerta tecnica a quanto prescritto dalla lex specialis con conseguente implausibilità del punteggio attribuito alla controinteressata per tale voce e inattendibilità dell’offerta economica.

Da ciò deriva l’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice.

di Simonetta Fabris


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