Nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante.

Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza, 4 settembre 2017, n. 1435, Presidente Di Santo, Estensore Lattanzi

A margine

Nella vicenda, un Consorzio impugna l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento in global service con gestione full risk della manutenzione delle apparecchiature sanitarie disposta da un’ASL a favore di altra ditta assumendo che, in base alle linee guida Anac, la verifica della congruità dell’offerta dovesse essere effettuata dalla commissione ricordando che il Rup, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha dapprima chiesto il supporto della commissione giudicatrice, ex art. 97 d.lgs. 50/2016, ma ha poi concluso il sub procedimento di anomalia senza riconvocare la commissione per l’esame dei chiarimenti e delle ulteriori giustificazioni.

Il Tar ricorda che il bando di gara in esame è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore delle linee guida ANAC n. 3, sul RUP, avvenuta il 22 novembre 2016 con la pubblicazione in GURI, con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010.

In relazione a questo articolo, la giurisprudenza, che il giudice condivide, ha precisato che “nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante; infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, era attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice” (Cons. St. sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274).

Il Rup, quindi, unico organo chiamato a pronunciarsi sulla verifica di anomalia dell’offerta, ben poteva decidere, come nel caso in esame, di farsi supportare dalla commissione nel momento dell’analisi delle giustificazioni, al fine di individuare su quali aspetti era opportuno approfondire l’esame dell’offerta, per poi procedere in maniera autonoma all’analisi delle ulteriori giustificazioni.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


Stampa articolo