L’interpretazione delle norme della vecchia direttiva n 18/2004 fornita dalla Corte di giustizia

Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione quinta, sentenza del 4 maggio 2017, causa C-387/14presidente da Cruz Vilaça, relatore Tizzano

Nel 2013, nel corso di un giudizio relativo ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura di sistemi informatici per stabilimenti ospedalieri in Polonia, viene sollevata domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, sull’interpretazione della direttiva 2004/18/CE.

La questione ha ad oggetto i seguenti quesiti:

– se gli articoli 2 e 51 della direttiva 2004/18 ostino a che un operatore economico faccia affidamento, nell’integrare i documenti richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, su prestazioni diverse da quelle che aveva indicato nella sua offerta iniziale e a che possa avvalersi, a tal riguardo, di prestazioni effettuate da un altro soggetto, le risorse del quale non erano state fatte valere da detto operatore nella sua offerta iniziale;

– sulla possibilità che un operatore economico faccia valere il diritto previsto all’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18, di fare affidamento sulle capacità di soggetti terzi qualora egli non soddisfi, da solo, le condizioni minime richieste per partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi.

– in quali circostanze un operatore economico possa essere ritenuto responsabile di una violazione grave e possa, quindi, essere escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18.

La Corte di giustizia, richiesta di fornire, ai fini del giudizio, un’interpretazione chiarificatrice del diritto dell’Unione, ha quindi accertato quanto segue:

1) l’articolo 51 della direttiva 2004/18 …, letto in combinato disposto con l’articolo 2 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un operatore economico, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, comunichi all’amministrazione aggiudicatrice, per provare che soddisfa le condizioni per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, documenti non contenuti nella sua offerta iniziale, come un contratto eseguito da un soggetto terzo e l’impegno di quest’ultimo di mettere a disposizione di detto operatore determinate capacità e risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi;

2) l’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico di far affidamento sulle capacità di un altro soggetto, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della suddetta direttiva, sommando le conoscenze e l’esperienza di due soggetti che, singolarmente, non possiedono le capacità richieste per l’esecuzione di un determinato appalto, qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’appalto di cui trattasi sia indivisibile e che siffatta esclusione della possibilità di far valere le esperienze di più operatori economici sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto di cui trattasi, il quale deve pertanto essere eseguito da un unico operatore;

3) l’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico, che partecipi singolarmente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di fare affidamento sull’esperienza di un raggruppamento di imprese, di cui abbia fatto parte nell’ambito di un altro appalto pubblico, qualora non abbia effettivamente e concretamente partecipato all’esecuzione di quest’ultimo;

4) l’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18, che consente l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a un appalto pubblico segnatamente se si è reso «gravemente colpevole» di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, deve essere interpretato nel senso che può essere applicato allorché l’operatore di cui trattasi si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia una negligenza che può avere un’incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione di un appalto pubblico, e ciò a prescindere dalla constatazione di un comportamento doloso da parte di tale operatore;

5) l’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente a un operatore economico di fare affidamento su un’esperienza facendo valere contemporaneamente due o più contratti come un unico appalto, a meno che l’amministrazione aggiudicatrice abbia escluso siffatta possibilità in virtù di criteri connessi e proporzionati all’oggetto e alle finalità dell’appalto pubblico di cui trattasi.

Stefania Fabris


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