Il principio di necessaria integrità degli atti garantisce che la gara si svolga senza alcuna possibile manomissione del contenuto dell’offerta, circostanza astrattamente “necessaria” anche in presenza di un solo candidato che presenti un’offerta non sigillata in busta chiusa.

Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 27 settembre 2017, n. 2240, Presidente Estensore Savasta

A margine

Nella vicenda, un Comune pubblica un avviso di “manifestazione di interesse” per il conferimento di un “incarico per un anno di direttore per l’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana in corso di affidamento”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Nella seduta di apertura dei plichi, la Commissione constata che l’offerta economica del ricorrente non è contenuta in apposita busta chiusa e sigillata così come prescritto, a pena di esclusione, dall’avviso di manifestazione di interesse. Pertanto, pur essendo l’unica offerta rimasta in gara e pur valutando la documentazione amministrativa presentata idonea, il Presidente lo dichiara escluso dalla procedura di affidamento.

Il ricorrente chiede quindi al Tar l’annullamento del provvedimento di esclusione affermando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 76 del D.lgs n. 50/2016, del principio di conservazione degli atti di gara e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.

Il Comune, costituito in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, posto che la mancata sigillatura della busta contenente l’offerta determinerebbe comunque l’esclusione del concorrente inadempiente, anche nell’ipotesi in cui, così come sostenuto dal ricorrente, questi sia rimasto, come nel caso di specie, l’unico in gara.

Il Tar ritiene che, ove il bando richieda la sigillatura della busta dell’offerta, il mancato adempimento di tale prescrizione giustifichi l’esclusione dalla gara

In particolare, essendo la sigillatura deputata, tra l’altro, a impedire la manomissione delle buste contenenti le offerte e posto che la valutazione segue un giudizio necessariamente ex ante, poco rileva che sia rimasta una sola offerta da scrutinare (per altro, quindi, “non unica”), sicché il principio di conservazione invocato da parte ricorrente (secondo cui, a fronte di una residua unica offerta, l’aspetto formale della mancata sigillatura sarebbe potenzialmente insuscettibile di arrecare pregiudizio ad alcuno) è recessivo rispetto a quello della necessaria integrità degli atti, volto a garantire che la gara si svolga senza alcuna possibile manomissione del contenuto dell’offerta, circostanza, questa, astrattamente “necessaria” anche in presenza di un solo candidato.

Anzi, in quest’ultimo caso, a maggior ragione la sigillatura appare necessaria, posto che l’eventuale sostituzione dell’offerta unica, senza concorrenti comunque da “superare”, è cosa molto più semplice (e “utile”), non essendo necessario agire anche sulle altre buste eventualmente idonee a garantire la segretezza del contenuto.

Infatti, sempre in astratto, la manipolazione potrebbe giovare a modificare l’offerta in una più remunerativa, soprattutto ove ne sia stata presentata una soltanto.

Né potrebbe invocarsi, e in effetti ciò non è avvenuto, il soccorso istruttorio ex art. art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, posto che lo stesso si applica soltanto in presenza di “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, tra le quali non rientra certamente quella esaminata.

Pertanto il ricorso è respinto.


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