Il mancato assolvimento da parte della società concorrente ad una richiesta di integrazione documentale sulla indicazione della terna dei sub appaltatori integra un’autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.

CGARS, sede giurisdizionale, sentenza 31 gennaio 2018, n. 48, Presidente Zucchelli, Estensore Scanderbeg

A margine

Il fatto – Con sentenza n. 1229/2017, il Tar Sicilia, Palermo, sez. III, accoglie il ricorso di un’impresa contro l’esclusione da una gara d’appalto per la gestione del servizio di spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani presso un Comune alla luce della mancata indicazione nell’offerta della terna dei sub appaltatori, come previsto dall’105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

In particolare il collegio accoglie le censure della ricorrente rilevando la carenza, negli atti di gara, di una valida indicazione sull’obbligo di fornire la terna dei sub appaltatori, in conformità a quanto prescritto dal ridetto articolo 105, stante il fuorviante richiamo, nel capitolato speciale di appalto, all’abrogato art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 (che non imponeva l’indicazione della terna). Pertanto l’amministrazione ricorre in appello.

La sentenza – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana riforma la sentenza di primo grado affermando che, anche ad ammettere l’equivocità della clausola del capitolato d’appalto, palesemente inapplicabile ratione temporis, il mancato assolvimento da parte della società concorrente ad una richiesta di integrazione documentale (c.d. soccorso istruttorio) sulla indicazione della terna dei sub appaltatori integra un’autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre, circa il meccanismo del cumulo delle riduzioni relative alla cauzione (art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016) , il collegio condivide la soluzione interpretativa fornita dalla commissione di gara poi censurata dal Tar, secondo cui la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente dato che, altrimenti opinando (e cioè sommando preliminarmente tra loro gli abbattimenti percentuali previsti per ciascuna causa di riduzione), si perverrebbe a determinare in misura eccessivamente ridotta ed inadeguata la garanzia dell’offerta, sì da frustrarne la sua funzione primaria.

In tal senso interpretativo depone anche la modifica normativa recata, alla disposizione in parola, dall’art. 59, comma 1, lett. e) nn. 1 e 2 del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (secondo cui, in caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente) dovendosi riconoscere a tale modifica legislativa carattere interpretativo e non innovativo stante l’identico contenuto letterale della restante parte della disposizione e l’esclusiva finalità di fugare, nei sensi anzidetti, i dubbi interpretativi insorti sul vecchio testo normativo.

Conclusioni – La sentenza in esame risulta particolarmente interessante laddove condivide l’operato della commissione giudicatrice che ha ammesso il soccorso istruttorio per l’indicazione della terna dei subappaltatori (in tal senso anche Tar Brescia, 29.12.2016, n. 1790Tar Piemonte, 07.12.2017, n. 1324; delibera ANAC 02.05.2017, n. 487).

 


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