Nelle gare pubbliche, l’obbligo di versamento del contributo all’AVCP (ora ANAC) di cui all’art. 1, comma 67, della l. n. 266/2005, non è applicabile alle concessioni di servizi, poiché la disposizione in parola pone il pagamento citato come condizione di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche.

Tar Veneto, sez. I, sentenza 15 giugno 2017, n. 563, Presidente Nicolosi, Estensore De Berardinis

A margine

Nella vicenda, un’impresa impugna il provvedimento di ammissione di altra società ad una gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni indetta da una Centrale di Committenza nonché il provvedimento di aggiudicazione finale a favore della medesima società lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, comma 67, della l. n. 266/2005 e della deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, in quanto la società contro-interessata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per omesso pagamento del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza (AVCP, ora ANAC).

Nel merito, il Tar Veneto ricorda che l’art. 1, comma 67, della l. n. 266 cit. non è applicabile alla fattispecie all’esame, avente ad oggetto una concessione di servizi, poiché la disposizione in parola pone il versamento del contributo citato come condizione di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche.

Pertanto la succitata condizione di ammissibilità non può, in difetto di espressa previsione di legge, estendersi alle concessioni di servizi, perché una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (v. art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 ed in passato art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006).

Inoltre, l’estensione alle concessioni di servizi della causa di esclusione dagli appalti pubblici consistente nel mancato versamento del contributo all’ANAC si porrebbe in contrasto, oltre che con la lettera della legge, con il principio generalissimo che non consente l’applicazione di una norma eccezionale fuori dai casi da essa espressamente contemplati.

Parimenti, anche volendo sostenere la doverosità del versamento del contributo nel caso di specie ne deriverebbe non già l’esclusione della società contro-interessata, ma soltanto la fissazione alla società stessa di un termine per regolarizzare la propria posizione.

In tal senso è infatti il recentissimo arresto della Corte Giustizia UE, 2 giugno 2016, n. 27 secondo cui il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, dell’obbligo di pagamento di un contributo (nel caso di specie: il contributo all’AVCP) che (come nella vicenda in esame) non risulti espressamente dai documenti di gara o da norme di legge, bensì da una loro interpretazione (non condivisibile, per quanto sopra detto): in tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità non ostano a che si consenta al citato operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere a tale obbligo entro un termine fissatogli dall’amministrazione aggiudicatrice.

Pertanto il giudice dichiara il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 del CPA.

 


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