L’eventuale incompatibilità del ruolo di RUP e di Presidente di Commissione va provata con riferimento alla singola procedura.

Tar Umbria, Perugia, sez. I, sentenza 2 gennaio 2018, n. 10, Presidente Potenza, Estensore Mattei

A margine

Il fatto – L’impresa ricorrente chiede al Tar l’annullamento degli atti riguardanti la procedura di gara indetta da un Comune per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’esito della quale la stessa si classifica al secondo posto ed il servizio è aggiudicato in favore di altra ditta.

Tra i motivi di ricorso, l’impresa lamenta la violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 per il cumulo, in capo al dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune, delle funzioni di presidente della commissione di gara e di responsabile unico del relativo procedimento.

La sentenza – Il Tar ritiene il ricorso infondato non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, Tar Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660); e ciò coerentemente alla disposizione ex adverso invocata di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura.

Conclusioni – Anche il Tar Veneto sopra richiamato ha respinto, in altro caso, la stessa censura, non ravvisando ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidatasi sotto il vigore del previgente art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006, che richiedeva la concreta dimostrazione dell’incompatibilità sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione, e non essendo stato fornito nel caso di specie il benché minimo principio di prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al funzionario di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).

Va in ogni caso ricordato che, l’attuale formulazione della norma in parola di cui all’art. 77, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016, circa la verifica, caso per caso, dell’eventuale incompatibilità del ruolo di RUP/presidente di commissione, è stata introdotta dal decreto correttivo al Codice, d.lgs. 56/2017 recependo così i precedenti approdi giurisprudenziali.


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