IN POCHE PAROLE …

Di fronte ad un errore dell’operatore nella redazione dell’offerta, è necessario accertarne la natura e rilevanza, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale, immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa, ovvero se richieda un’attività integrativa da parte del RUP, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio.

La richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta tecnica presentata, sempre che non apportino correzioni, ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nell’offerta stessa.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 4 marzo 2024, sentenza n. 2101 – Presidente Taormina, relatore Castorina

A margine

Il caso – L’impresa seconda classificata nella procedura di gara per l’assegnazione del servizio di vigilanza e videosorveglianza di alcuni edifici universitari, impugna gli atti con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore di altro operatore.

A venire in contestazione è la mancata attribuzione del punteggio spettante all’appellante per la riduzione dei tempi di messa a disposizione del Programma Operativo dei Servizi.

L’impresa lamenta, in particolare, che la Stazione appaltante non avrebbe tenuto conto di un errore materiale presente nella formulazione dell’offerta tecnica.

Nello specifico, avendo indicato di garantire una riduzione dei tempi portandoli a 1 giorno, alla stessa sarebbe spettato il punteggio massimo di 3 punti.

Di contro, in primo grado, il Tar ha ritenuto che, dall’indicazione formulata in sede di offerta emergesse la volontà della società di impegnarsi a ridurre i tempi soltanto di 1 giorno, a nulla rilevando che, da una tale interpretazione, non derivasse l’attribuzione di alcun punteggio.

La sentenza

Il Consiglio di Stato ricorda che il “potere di soccorso” di cui al codice dei contratti pubblici:

  • ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati;
  • non può essere attivato in caso di mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, perché consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

In ogni caso, il soccorso va attivato, qualora dalla documentazione presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Sono pertanto ammessi interventi della Commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili, e va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile, a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis.

In ultima analisi, il soccorso istruttorio può essere utilizzato in presenza di un errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente, ovvero in presenza di un errore:

  • che si sostanzia in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura dell’offerta;
  • che si fonda su elementi desumibili dall’offerta e non già da fonti esterne;
  • la cui correzione deve consistere nella riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dall’offerta stessa (Cfr Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 5344/2022, n. 5638/2021, n. 2529/2022).

Ne consegue che, al ricorrere dell’errore, è necessario accertarne la natura e la rilevanza, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale, immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa, ovvero se richieda un’attività integrativa da parte del RUP, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso.

Questo perché la stazione appaltante è chiamata ad attribuire all’offerta un contenuto coerente con la valutabilità in gara secondo i generali principi di conservazione e di buona fede (Cons. St., Sez. III, n. 10931/2022 e n. 10932/2022; e Cons. St., Sez. V, n. 1034/2023).

Conclusioni

Nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per chiarire se l’indicazione fornita dalla ditta ricorrente, di riduzione dei tempi portandoli a 1 (un) giorno, si riferisse all’abbattimento massimo possibile, o ad una riduzione pari a 1 (un) giorno.

La richiesta di chiarimenti non implicava, infatti, una modifica dell’offerta tecnica presentata, in quanto limitata a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n. 680).

Ad avviso del collegio, peraltro, l’espressione dell’unità (1, uno) non poteva che riferirsi, all’evidenza, al coefficiente 1, e quindi al massimo dell’abbattimento di tempo offribile, posto che, in caso contrario, detta indicazione non avrebbe avuto alcun senso.

Secondo un approccio logico, si sarebbe anche potuto prescindere dal soccorso istruttorio operando per via interpretativa.

Il ricorso viene pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata.

Stefania Fabris


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