In data 14 luglio 2017, l’ANAC rende noto che è stato pubblicato il nuovo Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h), D.lgs. n. 50/2016, approvato dal Consiglio nell’Adunanza del 28 giugno 2017.

Il Regolamento, che è stato precedentemente sottoposto a consultazione pubblica sul sito dell’Autorità, recepisce le prassi applicative sviluppatesi nell’attuazione dei molteplici Protocolli di Vigilanza Collaborativa con le stazioni appaltanti, sulla base del modello adottato in occasione del grande evento Expo-Milano, cercando di preservare, al contempo, l’ormai acquisita snellezza procedimentale e la tempestività d’intervento.

I punti principali del Regolamento alla luce dei principi generali stabiliti dalla Legge n. 241/1990 sono:

  • specificazione della griglia di presupposti per la valutazione di ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa, in attuazione della previsione dell’art. 213, comma 3, lett. h), D.lgs. n. 50/2016, in base alla quale l’attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta ‘per affidamenti di particolare interesse’;
  • descrizione del procedimento attraverso il quale si svolge l’azione di vigilanza collaborativa, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula, con le stazioni appaltanti interessate, di Protocolli di Vigilanza Collaborativa;
  • indicazione della tipologia di atti dell’Autorità che vengono emanati a conclusione dell’attività di vigilanza (osservazioni);
  • garanzia di un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di massima celerità dell’azione di vigilanza collaborativa che implica un procedimento semplificato e le garanzie del contraddittorio;
  • definizione degli opportuni raccordi con l’esercizio di altre forme di vigilanza da parte dell’Autorità.

Secondo l’Autorità, il nuovo assetto regolamentare, alla luce delle indicazioni normative, appare più funzionale a garantire che le attività di vigilanza preventiva vengano svolte in modo efficace ed efficiente, concentrandosi su opere pubbliche, forniture o servizi che presentano aspetti critici sotto il profilo della scelta e gestione della procedura selettiva nonché del mercato o delle circostanze di riferimento.

Inoltre, nella redazione del testo sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato sulla regolamentazione dell’azione di vigilanza generale dell’Autorità (C.d.S. parere n. 2777 del 28.12.2016).

  • Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

Stampa articolo