Con decreto del 29 agosto 2018, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione Arconet, ha apportato per la nona volta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi.

Le modifiche concernono gli allegati 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 e 6 del d.lgs. n. 118/2011 ovvero i principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, del bilancio consolidato ed il Piano dei conti integrato.

Tra le novità più significative, segnaliamo in sintesi:

1) per quanto riguarda il documento unico di programmazione: la conferma che i documenti di programmazione di ogni Ente devono essere approvati unitamente al Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni (si pensi ad es. al programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6, del d.lgs n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’articolo 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007).

Ove la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti precedenti o successivi a quelli stabiliti per l’adozione o l’approvazione del Dup, i singoli atti di programmazione dovranno essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando, nel primo caso, il loro successivo inserimento nel Dup e, nel secondo, nella nota integrativa.

2) Per quanto attiene al principio contabile applicato della contabilità finanziaria: per le entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, è prevista l’istituzione del “fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie”.

3) Rispetto al principio applicato della contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria: la modifica del criterio di valutazione delle partecipazioni allorquando non risulti possibile acquisire l’ultimo bilancio o rendiconto approvato degli enti partecipati.

E’ sancita, in particolare, la possibilità di scelta tra il costo di acquisto o il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente con la specifica che, ove non sia possibile utilizzare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per impossibilità di acquisire i documenti contabili, le partecipazioni vanno iscritte al costo di acquisto.

Le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita vanno valutate con il metodo del «valore del patrimonio netto» dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza, l’adozione di uno dei due metodi diverrà definitiva.

Da ultimo, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto dovrà indicare il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate, illustrando altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

4) Relativamente al principio applicato del bilancio consolidato: l’inserimento di un’appendice tecnica contenente un’utile guida operativa per il metodo di consolidamento integrale e per quello proporzionale e l’illustrazione, nel dettaglio, delle 4 fasi necessarie alla redazione del documento (uniformazione dei criteri di valutazione, aggregazione dei conti, eliminazione delle operazioni infragruppo; consolidamento).

5) da ultimo, con riguardo al piano dei conti integrato sono stabiliti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’inserimento o la cancellazione di nuove voci e vecchie voci all’interno degli allegati 6/1 (piano dei conti finanziario), 6/2 (piano dei conti economico) e 6/3 (piano dei conti patrimoniale).

Stefania Fabris


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