Con circolare n. 13 del 21/03/2018, la Ragioneria generale dello Stato ha ulteriormente approfondito le problematiche attinenti all’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, relativo all’obbligo di verifica di regolarità fiscale da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico per pagamenti d’importo superiore alla soglia (dal 1° marzo 2018) di 5mila euro. Il suddetto documento di prassi si aggiunge alle circolari già emanate sullo stesso tema dalla Ragioneria generale dello Stato: 29 luglio 2008, n. 22/RGS, in GU n. 186 del 9 agosto 2008; 8 ottobre 2009, n. 29/RGS, in GU, n. 41 del 21/03/2018, e 23 settembre 2011, n. 27/RGS, in GU n. 253 del 29 ottobre 2011.


La circolare contiene, innanzitutto, una breve ma utile ricognizione della disciplina di settore e delle istruzioni diramate in questa materia, ricordando, le due principali novità a far data dal 1° marzo 2018:

a. l’abbassamento della soglia a cinquemila euro, rispetto a quella precedente di diecimila euro;
b. l’aumento da 30 a 60 giorni, del termine di sospensione del pagamento al beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all’obbligo di versamento.


Nel documento, la ragioneria ricorda, inoltre, che per la cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per le obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, crediti certificabili tramite la piattaforma elettronica, la verifica ai sensi dell’articolo 48-bis deve essere effettuata all’atto della certificazione dei crediti esclusivamente nei confronti dei soggetti creditori e, all’atto del pagamento, unicamente nei confronti del cessionario (art. 37, co 7-ter, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).


Ambito soggettivo –  La circolare precisa che sono destinatari dell’art. 48 -bis tutte le amministrazioni pubbliche, statali e non, le società a prevalente o a totale partecipazione pubblica, gli enti pubblici non economici e, per ragioni sistematiche e di maggiore rispondenza a principi di ragionevolezza, gli enti pubblici economici anche se non richiamati espressamente dalla normativa, e di conseguenza, le aziende speciali, anche consortili, e le altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici economici. Mentre non sono riconducibili nel perimetro soggettivo di applicazione di tale normativa le fondazioni e le associazioni, benché fondate e costituite da soggetti pubblici (ivi comprese gli enti di previdenza e assistenza sociale – aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato), e gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché indicati nell’elenco ISTAT. La Ragioneria generale precisa che non ricorre l’obbligo dell’espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti dai suddetti soggetti obbligati tra loro (amministrazioni pubbliche, società in controllo, enti pubblici, economici e non).


Split payment – In caso di somme soggette a split payment (art. 17-ter dPR 26 ottobre 1972, n. 633), i soggetti obbligati a versare direttamente all’erario, anziché al fornitore, l’imposta indicata in fattura, devono effettuare il riscontro sul superamento della soglia di 5mila euro sull’importo al netto dell’Iva, e non sull’importo a lordo dell’IVA come indicato nella precedente circolare n. 22/RGS del 2008.


Pagamenti e giudicato –  L’esercizio del potere-dovere di verificare la regolarità fiscale permane  anche nel caso in cui si debba procedere al pagamento di somme dovute  in base a provvedimento del giudice, ad esempio a seguito di un giudizio di ottemperanza.


Pagamento agli eredi – In caso di decesso del beneficiario, la verifica deve essere effettuata nei confronti di ciascun coerede,  per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge. L’esclusione dall’obbligo di verifica dovuta a particolari condizioni personali del beneficiario (ad es. pagamenti di indennità per stato di salute o per risarcimento di danno biologico; pensione privilegiata riconosciuta in base a sentenza), non si applica nel caso in cui il pagamento sia effettuato agli eredi, venendo meno la motivazione personale che stava a fondamento dell’esclusione stessa. Per la Ragioneria generale, sono soggetti all’obbligo di verifica e sono pignorabili dall’agente della riscossione, anche fuori dai limiti previsti per  lo stipendio o altre indennità relative al rapporto di lavoro, le indennità in caso di morte del prestatore di lavoro da liquidare al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.


Mandato con rappresentanza – In caso di mandato con rappresentanza, la verifica ex art. 48 bis va effettuata nei confronti non solo del mandante ma anche del mandatario. Nei casi in l’amministrazione sia parte soccombente in un giudizio, la verifica  sui pagamenti degli onorari e spese e liquidate dal giudice in sentenza deve essere effettuata solo nei confronti del difensore in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Mentre in caso di procura all’incasso rilasciata dal cliente al difensore,  la verifica va effettuata sul cliente che è il solo  effettivo beneficiario del pagamento.


Lavori, servizi e forniture-  In caso di DURC irregolare dell’appaltatore,  la stazione appaltante deve effettuare la verifica di regolarità fiscale ex art. 48-bis solo con riferimento all’importo che residua (se superiore a 5mila euro) a seguito dell’intervento sostitutivo ex art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, che impone  alla stessa stazione appaltante di trattenere dal certificato di pagamento emesso dal direttore dei lavori o dell’esecuzione della prestazione la somma corrispondente all’inadempienza dell’appaltatore e di versarla direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.


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