La chiarezza del tenore letterale del bando e la professionalità posseduta dai componenti della commissione portano a riconoscere nella condotta dagli stessi tenuta una ipotesi di colpa grave stante la macroscopicità e la grossolanità dell’errore commesso nella valutazione dei titoli dei candidati.

Corte dei conti Toscana, sez. giurisdizionale, sentenza 20 giugno 2019, n. 262 – Presidente Federici, Estensore Micci

A margine

La procura della Corte dei conti chiede la condanna dei commissari di un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di addetto stampa, al pagamento della somma di euro 11.419,20 quali spese processuali sostenute dall’amministrazione per rifondere la candidata seconda classificata-controparte in diversi ricorsi contro la graduatoria finale poi dichiarata illegittima.

In particolare, i commissari citati avrebbero negligentemente operato nella valutazione dei titoli dei concorrenti così determinando una graduatoria finale viziata.

L’erronea assegnazione del punteggio è stata, in ogni caso, ammessa dalla stessa Commissione che, dopo una generica conferma di aver correttamente operato, ha prontamente provveduto a rettificare la graduatoria definitivamente stilata, subito dopo l’impugnazione della stessa graduatoria innanzi al Giudice amministrativo, eliminando per il candidato dichiarato vincitore ed un’altra concorrente, il punteggio 5 precedentemente riconosciuto ed assegnando, comunque, lo stesso ad altra voce (titoli culturali e professionali) con ciò lasciando invariato il punteggio finale e, quindi, inalterata l’assegnazione del posto.

La sentenza

La Corte evidenzia la chiarezza del bando che indicava, come titoli di studio valutabili fino a 20 punti, i diplomi di laurea o la laurea specialistica.

E’ infatti chiaro che, per un concorso per titoli e colloquio, ove il titolo di studio per l’ammissione è il diploma di scuola superiore (tale è il titolo richiesto per ottenere l’iscrizione all’Albo Pubblicisti e Giornalisti necessario per accedere al concorso in esame), eventuali punteggi aggiuntivi potevano essere conferiti solo per titoli di studio superiori, che avrebbero costituito, pertanto, valore aggiunto.

La Commissione giudicatrice ha invece riconosciuto al candidato dichiarato erroneamente vincitore, in possesso solo del diploma di scuola superiore, 5 punti in più per tale titolo che costituiva, in realtà, la condizione senza la quale non sarebbe potuta avvenire l’ammissione al concorso.

Da qui l’imperizia che giustifica la sussistenza della colpa grave dei commissari caratterizzante quei comportamenti il cui grado di diligenza, perizia, prudenza, correttezza e razionalità sono da ritenersi inferiori allo standard minimo professionale esigibile e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi dell’evento dannoso (v. in tal senso Corte conti, Sez. II Appello 611/2011 – Corte conti I Appello 357/2018).

I commissari sono quindi ritenuti responsabili per l’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione della somma di euro 6.344,00 a favore della controparte e, come tali, sono condannati al pagamento a favore della medesima per un totale di euro 2.114,66 ciascuno, secondo la ripartizione richiesta dalla Procura.

 

 

 


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