Il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo stabilito dagli articoli 4 e 11 delle preleggi è derogabile solo da una norma di legge.
Un regolamento comunale che disciplini l’erogazione di incentivi in favore del personale tecnico ai sensi dell’art. 93, comma 7-bis del D.lgs n. 16372006, con effetto retroattivo si pone in contrasto con il predetto principio di irretroattività, in mancanza di un’espressa disposizione di legge derogatoria.
L’ente può disporre il semplice accantonamento delle risorse nella misura massima del 2% dell’importo a base di gara, in attesa dell’emanazione della disciplina regolamentare in conformità all’art. 113, comma 2 del D.lgs n. 50/2016. Ove con regolamento sia stabilita una percentuale inferiore a quella accantonata, la minore spesa concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 353 del 6 settembre 2016 – Pres. f.f. G. Pizziconi – Rel. F. Vinita.
A margine
Un Comune del Veneto chiede alla Sezione regionale il parere in merito ai seguenti due quesiti:
1) se è possibile adottare un regolamento con effetto retroattivo, al fine di disciplinare gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche nel periodo dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 nel quale è stato vigente l’art. 93, comma 7-bis del D.lgs. n. 163/2016, prima della sua abrogazione ad opera del D.lgs. n. 50/2016. Nel quesito è stato precisato che le risorse per gli incentivi sono state comunque accantonate in bilancio;
2) se, in assenza di regolamento che determini la percentuale e i nuovi criteri di riparto, è ammissibile accantonare la somma del 2% dell’importo a base di gara, subordinando la liquidazione degli incentivi all’approvazione del regolamento ai sensi dell’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
La questione è di rilevante interesse per gli enti locali, atteso che la normativa che disciplina gli incentivi per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ha subito diverse modifiche nel tempo.
All’opposto, i regolamenti che necessariamente dovevano stabilire, previa contrattazione decentrata, criteri e percentuale di riparto non sono in molti casi aggiornati alle modifiche intervenute.
Gli effetti del principio affermato nel parere in argomento sono di elevata entità. Ciò in quanto sarebbe impedita l’erogazione di compensi a favore del personale che ha fornito le prestazioni oggetto di incentivo, nel caso in cui l’ente fosse privo della disciplina regolamentare, pur in presenza di accantonamenti effettuati in bilancio.
Ad una lettura più approfondita del parere emerge una contraddizione stridente tra il principio di irretroattività riaffermato dalla Corte in risposta al primo quesito, e la possibilità riconosciuta, con la risposta al secondo quesito, di accantonare le risorse in bilancio a titolo di incentivo, nelle more della determinazione, a mezzo dell’emanando regolamento, della percentuale entro la quale destinare le risorse e dei criteri di assegnazione.
Non sembra coerente escludere che un regolamento disciplini fatti accaduti in periodi precedenti alla sua emanazione e poi ammettere che si accantonino somme in attesa di un’emananda disciplina regolamentare concernente non solo la percentuale di risorse da destinare agli incentivi ma anche i criteri e le condizioni stesse di riparto.
Il principio di irretroattività dei regolamenti vale sempre, a prescindere dalla normativa di riferimento. E quindi, anche nel secondo caso, non ha senso consigliare di accantonare le somme in bilancio in assenza del regolamento, se poi la decorrenza dell’aliquota e dei criteri stabiliti con la disciplina regolamentare dovrà decorrere dalla sua adozione.
Antonello Accadia – Segretario generale
Sull’incentivo per funzioni tecniche nel d.lgs 50, leggi in questa Rivista:
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