La reinternalizzazione di servizi, già affidati a soggetti esterni, non consente all’ente locale di derogare alla disciplina vincolistica in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di norme cogenti ed inderogabili, che rispondono ad esigenze  imprescindibili di riequilibrio della finanza pubblica.

CORTE DEI CONTI – Sezioni riunite in sede di controllo – Deliberazione 24 ottobre 2012, n. 26 , Pres. Giampaolino, Rel. Palomba

Commento – La presente pronuncia si pone sulla scia della precedente delibera n. 3/2012. Le Sezioni riunite, dopo avere evidenziato l’opportunità che venga introdotta una normativa più favorevole alla reinternalizzazione delle attività e dei servizi alla luce del processo, in atto, di consolidamento dei conti degli enti locali, hanno chiarito che tale reinternalizzazione, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi ancorati al rispetto di obblighi comunitari, non consente la deroga alla disciplina vincolistica dettata in materia di spesa per il personale.

La soluzione interpretativa è obbligata, poiché l’operazione di reinternalizzazione, eseguita sulla base di un’ancora incerta metodologia di consolidamento, è suscettibile, da un lato, di cristallizzare un ammontare di spesa conseguente a gestioni non improntate a principi di economicità e dall’altro attesa la non esaustiva classificazione delle società partecipate dagli enti locali nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rischia di provocare impatti imprevisti sui saldi di finanza pubblica.

Corte_conti_Sezioni_riunite_26_2012 copia

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