Ai fini della verifica dei limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557, 557 bis, 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il comune non deve prendere in considerazione le retribuzioni dei dipendenti trasferiti ad una società in house.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 30 novembre 2016, n. 94, presidente Pria, estensore Benigni

A margine

Un comune chiede alla Corte dei conti un parere circa la corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 ovvero se sia corretto non computare nel proprio bilancio, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale, quella relativa a tre dipendenti, trasferiti definitivamente ad una propria società in house.

La Corte ricorda che la norma richiamata dispone che “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale …, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute … per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente … gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Viene inoltre richiamato il punto 5 dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, allegati al d.lgs. n. 118/2011, il quale dispone che la nota integrativa al bilancio consolidato debba indicare “l’elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione, per ciascun componente, delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.

In proposito la Corte ritiene che il precedente indirizzo, secondo cui “la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di … esternalizzazione in senso stretto” (C.d.C. sez. contr. Lombardia 8-05-2009, n. 193 e C.d.C. sez. contr. Campania 20-09-2010, n. 152), debba ritenersi superato dalla più recente giurisprudenza di controllo che, pacificamente, afferma l’impossibilità di ricorrere a tale operazione, idonea a cagionare una controproducente rigidità gestionale (tra cui C.d.C. sez. contr. Toscana 26-02-2013, n. 10 e C.d.C. sez. contr. Lombardia 29-09-2014, n. 237).

L’applicazione delle norme deve quindi avvenire distintamente, per l’ente locale e per la società, ciascuno con esclusivo riferimento ai propri documenti contabili e ai dati del proprio bilancio.

Pertanto, la sezione ritiene che il comune debba computare le retribuzioni lorde dei tre dipendenti, transitati definitivamente nella società partecipata, nel solo bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 118 del 2011 con una valenza informativa, e non in quello di previsione, con conseguente non inclusione di tali somme nel calcolo della spesa annua di personale richiesto ai fini del rispetto dei limiti posti dalla legge n. 296/2006.

di Simonetta Fabris


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