Non può configurarsi responsabilità amministrativa per omesso versamento di compensi frutto di attività extra-istituzionale ove non percepiti

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 205 del 18 ottobre 2017 – presidente Fino, relatore Chirieleison

A margine 

Un professore universitario è chiamato in giudizio per aver svolto, per più di un anno, l’incarico di amministratore delegato e di Presidente del Cda di una società terza, avente scopo di lucro, senza darne notizia alla Università datrice di lavoro.

Secondo la Procura, tali incarichi sarebbero stati svolti in una situazione di incompatibilità assoluta con il ruolo di professore ordinario “a tempo pieno” e configurerebbero un danno erariale di euro 121.687,00 (pari agli emolumenti lordi liquidati dall’Università in favore del convenuto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo in tema di cumulo di impieghi e di divieto, per i dipendenti pubblici, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la Corte ricorda che, ferme restando le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, dallinosservanza della prescrizione discende l’obbligo (a carico dell’erogante o, in difetto, del percettore) di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, nel conto di entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.

In questo caso, tuttavia, esaminata la documentazione agli atti, la Corte ritiene che l’azione erariale si palesi infondata. Risulta infatti provato e non contestato il fatto che, a fronte dell’espletamento dei suddetti incarichi, il professore non ha percepito nessun tipo di compensi.

Non può pertanto configurarsi alcuna ipotesi di responsabilità amministrativa del convenuto per l’omesso versamento dei compensi, stante la loro mancata percezione.

Stefania Fabris


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