Lo scorso 19 di luglio, la Sezione Autonomie ha adottato la deliberazione n. 19_SEZAUT_2017_INPR contenente le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016”.

Con questo provvedimento, diretto agli enti monitorati dalle Sezioni regionali di controllo, la Sezione sottolinea che:

  • l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, costituisce l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione;
  • resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità;
  • l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni;
  • gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);
  • è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione;
  • allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità;
  • nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell’attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell’Ente di Governo d’Ambito.

La Corte ha ricordato, quindi, che, a seguito del protocollo d’intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l’applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro.

Pertanto, in applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it), fermo restando che il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 175/2016 andrà trasmesso, senza indugio, alla competente Sezione regionale di controllo.

Tra l’altro, al fine di favorire il corretto adempimento, la Corte ha elaborato un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell’applicativo Partecipazioni – sezione revisione straordinaria.


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