La maggiorazione della retribuzione spettante ai segretari comunali concorre alla determinazione dei limiti normativamente stabiliti per il trattamento accessorio del personale.

Le diverse componenti del trattamento accessorio concorrono alla determinazione del limite di spesa da rispettare, con la sola eccezione delle specifiche deroghe che devono essere intese tassativamente.

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione  15 febbraio 2018, n.  116/2018/PAR, Pres. Cristina Zuccheretti, Rel. Mauto Nori 


A margine

La determinazione delle componenti che concorrono ai limiti del trattamento accessorio di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 (1)  è fortemente influenzata dalle interpretazioni della magistratura contabile, tanto derivante dalla Sezione delle Autonomie quanto dalle Sezioni territoriali, come le recenti pronunce dimostrano.

Se, infatti, da una parte la Sezione delle Autonomie (con la deliberazione n° 6/2018) ha escluso l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la Sezione regionale di Controllo della Lombardia con il parere che si annota ha chiarito che vi rientra la maggiorazione della retribuzione spettante ai segretari.

Si tratta, in particolare, dell’emolumento previsto dall’art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali del 2001, come modificato ed integrato nel corso del 2003, che può essere corrisposto in funzione delle condizioni, dei criteri e dei parametri stabiliti nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale.

Tali condizioni, più specificamente, si riferiscono ad elementi oggettivi (come la complessità organizzativa, funzionale o disagio ambientale) e ad elementi soggettivi (come il formale conferimento da parte dell’amministrazione di funzioni o compiti aggiuntivi, seppure con alcuni limiti).

Il parere – Ai fini della decisione, ossia della riconduzione anche di tale componente retributiva ai limiti stabiliti per il trattamento accessorio, assume rilievo – secondo la Corte – il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017, secondo il quale – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Del resto, secondo la pronuncia, sussistono specifiche indicazioni consolidate secondo le quali gli aumenti della retribuzione di posizione possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa del singolo comune concedente, così come in ordine alla circostanza che deve essere rispettato il limite alla spesa imposto dalla regola finanziaria vigente.

Opportunamente, dopo avere chiarito il punto, la Sezione Regionale di controllo ribadisce, coerentemente con la deliberazione n° 26/2014 della Sezione delle Autonomie, che – per il 2017 – opera come tetto l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e non ai singoli fondi contrattuali.

Di conseguenza, la Corte lombarda nel parere recentemente rilasciato conferma l’impostazione tradizionalmente accolta, secondo la quale le diverse componenti del trattamento accessorio concorrono alla determinazione del limite di spesa da rispettare, con riferimento al quale fanno eccezione le specifiche deroghe previste, che devono essere intese tassativamente (ad esempio in funzione dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

Conclusioni – In ordine alla pronuncia meritano, nondimeno, di essere ribaditi due aspetti rilevanti, che assumono particolare interesse per inquadrare nel modo tendenzialmente più efficace i contenuti delle indicazioni rilasciate.

Da una parte, va sottolineato che il parere riguarda esclusivamente la maggiorazione della retribuzione di posizione (e non la retribuzione di posizione) dei segretari comunali e provinciali, che corrisponde ad una scelta (anche in parte discrezionale) operata dai singoli enti sulla base del sistema di valutazione adottato.

Dall’altra parte, va sottolineato che – comunque – deve essere garantito un confronto omogeneo, con la conseguenza che la componente del trattamento accessorio indicata deve essere inserita tanto nella base di partenza quanto nell’esercizio di gestione, nella prospettiva di assicurare il migliore e più rigoroso confronto degli esiti.

Marco Rossi


Art. 23, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 752, comma 2 “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’ superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016“.


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