Il Segretario comunale che non boccia l’acquisto di un dono istituzionale rivelatosi illegittimo, viene meno al proprio ruolo di garante della legalità e correttezza amministrativa e va condannato, a titolo di colpa grave, al risarcimento del danno a favore del Comune.

Corte dei conti, sez. giurisdizionale di Bolzano, sentenza 14 giugno 2017, n. 13, Presidente Cabras, Estensore Marinaro

A margine

Il caso – Un Comune decide di acquistare e regalare un cristallo di rocca al Presidente della Provincia in occasione del suo 70° compleanno.

La Procura della Corte dei conti chiede la condanna del segretario comunale al risarcimento, in favore dell’Ente, dell’importo pagato, avendo lo stesso abdicato con colpa grave alle sue funzioni di garante della legalità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il segretario chiede di essere assolto affermando che il T.U. regionale sull’ordinamento dei comuni “non esclude che le spese di rappresentanza possano essere effettuate anche in occasione di un compleanno di un indubbiamente alto rappresentante di un’autorità, esattamente come non esclude che il Comune porti p.es. i suoi auguri e un piccolo regalo agli anziani in occasione di un compleanno speciale.”

La Corte dei conti ricorda che l’omaggio al singolo anziano che ha raggiunto un particolare traguardo anagrafico assume un “particolare rilievo” in quanto vale a rinsaldare la comunità e quindi a “mantenere od accrescere il prestigio dell’amministrazione comunale”. Per converso, il compleanno del governatore della Provincia, pur se festeggiato con ampia risonanza per la notorietà del personaggio, non appare idoneo a integrare le condizioni di ammissibilità della spesa, non risultando comprensibile in quali termini il regalo in questione abbia, come asserisce il resistente, “aumentato il prestigio del Comune”.

Ciò, a maggior ragione, ove si considerino le controdeduzioni prodotte dall’interessato in sede preprocessuale, le quali denotano, invero, una valenza ‘confessoria’ delle censure avversarie:

“Era uso che i comuni, prima della progettazione di nuove opere edilizie o di risanamenti di strade e piazze, si consultassero con il presidente provinciale. Ciò anche per capire se nell’anno corrente il bilancio provinciale disponeva di mezzi finanziari sufficienti per le opere pubbliche previste, poiché il presidente provinciale aveva ‘centralizzato’ la concessione dei contributi provinciali ai comuni”; onde, “in tale contesto e soprattutto perché il presidente provinciale aveva promesso di appoggiare un programma per lo sviluppo …, la giunta comunale aveva deciso di regalare al presidente provinciale un cristallo di rocca tipico della zona. In tal modo negli anni successivi l’amministrazione comunale poteva perseguire e portare avanti in modo sistematico i suoi obiettivi; circostanza dalla quale l’intero comune ha ottenuto dei vantaggi”; di conseguenza, “il regalo è stato offerto come segno di riconoscenza della popolazione.”

Secondo la Corte, tale impropria concezione dei rapporti con la Provincia sembra sovvertire l’ordine delle competenze istituzionali dell’ente medesimo ed inficia la corretta procedimentalizzazione dell’iter decisionale, il quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, dovrebbe invece prendere forma, in applicazione di criteri collegialmente predeterminati dall’organo politico in via generale, attraverso le valutazioni tecnico-giuridiche delle strutture (ripartizioni e uffici) preposte ai settori di volta in volta considerati (cfr. l.p. Prov. Bolzano, n. 17/1993).

Per cui, il voler conferire rilevanza ad un siffatto (malinteso) senso di riconoscenza certo non si concilia con il canone di buon andamento dell’agire amministrativo, ai sensi del quale i diversi enti coinvolti sono in quanto tali tenuti, nelle rispettive posizioni ad essi conferite dall’ordinamento, a conformarsi impersonalmente al dovere di leale collaborazione e di ottimale componimento dei pubblici interessi considerati.

Le esposte considerazioni, oltre a dimostrare la dannosità dell’esborso, implicano altresì un addebito a titolo di colpa grave, sub specie di imperdonabile negligenza, a carico del Segretario, essendo questi venuto meno, nell’apporre il preventivo parere di regolarità sulla delibera di acquisto, al proprio ruolo di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione del Comune.

Nondimeno, deve ritenersi che la palese logica ‘distorsiva’ fosse agevolmente percepibile anche dai componenti della giunta, essendo ragionevole ritenere che ad ogni amministratore pubblico sia ben chiaro che il percorso decisionale concernente i programmi e/o i progetti dell’ente di appartenenza non possa incentrarsi su una sorta di diretta riconoscenza di supposta natura ‘istituzionale’.

Stante un siffatto scenario di concausalità, il Collegio ritiene che la metà del contestato ammontare vada, nella specie, virtualmente e indistintamente imputato ai membri dell’esecutivo municipale.

Il Segretario è quindi condannato al risarcimento, in favore del Comune, di metà dell’importo pagato per l’acquisto del regalo al Presidente della Provincia ritenuto illegittimo.

Per inciso, si ricorda che le spese di rappresentanza degli enti locali devono essere riassunte in un apposito elenco da allegare al rendiconto di gestione e da inviare alla Corte dei conti (art. 16, c. 26, decreto legge n. 138/2011)

 

 


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