Il trasporto scolastico è un servizio pubblico, non inquadrabile però in alcuna delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il servizio di trasporto scolastico è soggetto all’obbligo di contribuzione da parte dell’utenza e non può essere erogato  gratuitamente.

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione 10 ottobre 2018, n. 178, Pres. L. Savagnone, Rel. I. Tozzo

A margine

Il quesito – Il quesito verte sull’esatta interpretazione dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 63/2017, secondo il quale: ” Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati“.  Lo stesso articolo al comma 3 aggiunge che “Tale servizio è assicurato nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”. 

Nello specifico, il Sindaco di un comune siciliano chiede di conoscere se il trasporto scolastico degli alunni:

a)  rientri o meno nel novero dei servizi a domanda individuale;

b) possa essere erogato gratuitamente.

Il parere – La risposta della Corte è negativa per entrambi i quesiti.  La magistratura contabile, senza discostarsi da un precedente della stessa Sezione (deliberazione n. 115/2015/PAR), conferma, innanzitutto, che il servizio di trasporto scolastico ha natura di servizio pubblico locale ma non è inquadrabile fra quelli a domanda individuale, in quanto non compreso in alcuna delle categorie di tali servizi individuate dalle disposizioni normative di riferimento (art. 6. D.L. n. 55/1983 e DM 31 dicembre 1983, come successivamente modificato).

La Corte chiarisce, poi, anche per l’espressa clausola di “invarianza finanziaria” contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 63/2017, che il trasporto scolastico deve essere svolto senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte degli utenti. 

Conclusioni – Il servizio di trasporto scolastico non ha natura di servizio pubblico locale e, soprattutto, è soggetto all’obbligo di contribuzione, anche graduato, da parte dell’utenza.

E’ opportuno ricordare che anche per i servizi pubblici a domanda individuale la volontà del Legislatore con l’art. 6 del D.L. n. 55/1983 è stata di limitare la gratuità della prestazione di questi sevizi alle sole tipologie tassativamente previste dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 7/2010)

E’ da aggiungere, inoltre, come peraltro annota la stessa Sezione di controllo, che l’onerosità di fruizione del servizio non esclude la possibilità di autonome politiche gestionali da parte del Comune, a condizione che l’Ente assicuri l’ adeguata copertura finanziaria della spesa e  il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario della gestione secondo i parametri fissati dall’art. 117 del TUEL, a mente del quale ” Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”.

L’Ente, poi,  nell’ambito delle politiche sociali programmate, può decidere, secondo criteri e modalità predeterminati (art. 12 L. 241/1990) e nel rispetto di specifiche garanzie di trasparenza (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013), di ammettere certi utenti all’utilizzo gratuito o a tariffa agevolata anche di questo servizio,  secondo le regole previste dagli artt. 22 e 25 della L. 328 del 2000 sulle misure in materia di servizi sociali destinate a rimuovere  e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, pure temporanee che la persona umana può incontrare nel corso della sua vita (art. 128 D.Lgs. 112/1998).

 


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