La facoltà per gli enti locali di affidare incarichi di alta specializzazione a tempo determinato è prevista fin dal 1990, ad opera dell’art. 51, comma 5 della legge n. 142 del medesimo anno, poi trasfusa con varie modifiche succedutesi nel tempo nell’art. 110 del D.L.gs n. 267/2000 (TUEL).

L’istituto non ha riscontrato una significativa applicazione fino a tempi molto recenti, allorquando è stato fortemente “rivitalizzato” e ha conosciuto una stagione di vera “fioritura”. In particolare, in vari enti di medie e grandi dimensioni si è fatto ricorso in misura più o meno massiccia ai contratti in esame, associati a una riduzione del numero di dirigenti. In altri termini, a fronte della riduzione del numero di dirigenti, sono stati stipulati incarichi a tempo determinato in vari settori di attività degli enti, dando luogo a una sorta di “tertium genus” rispetto ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative.

Così, l’incaricato di funzioni di alta specializzazione è stato configurato come una sorta di figura intermedia tra le posizioni organizzative e i dirigenti, ossia come una sorta di super posizione o sub dirigente.

Giova, però, senza indugio chiarire che, a fronte dell’encomiabile intenzione di ridurre la dotazione di dirigenti, la costruzione nei prefigurati termini dell’alta specializzazione può, all’opposto, essere causa di danno patrimoniale ove non sussistano le condizioni e presupposti che presidiano il ricorso a questa particolare figura professionale.

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