I principi da non disattendere secondo la Corte dei conti

Corte dei conti, sezione controllo per la Campania, deliberazione n. 218 del 7 giugno 2017Presidente f.f. e relatore Cassaneti

A margine

In sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti di un Ente pubblico, la Corte dei conti ricusa il visto sul provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale.

La ricusazione fa seguito alla riscontrata illegittimità del decreto di nomina alla luce delle previsioni contenute negli artt. 5, co. 2, 19, co. 1 bis e 12 bis del D.Lgs 165/2001 e nell’art. 97, co. 2, della Costituzione.

Tra i profili eccepiti, la Corte rileva la mancata previa indicazione dei criteri di valutazione per la scelta del candidato più idoneo; l’assenza, nel verbale della Commissione incaricata di giudicare i candidati, di qualsiasi effettiva comparazione tra i rispettivi curricula; la mancata indicazione del termine di durata dell’incarico.

Dal canto suo, ai fini del conferimento, l’Ente pubblico richiedente sostiene l’insussistenza di un obbligo di individuazione preventiva dei parametri da seguire nella scelta. L’art. 19 del D.Lgs n. 165/2001 non conterrebbe, infatti, alcun riferimento al dovere di valutazione comparativa, alla concorsualità o alla paraconcorsualità, rendendo pertanto possibile una selezione atipica, avente i connotati di una scelta fiduciaria nell’ambito del potere privatistico dell’Amministrazione in materia di personale.

Le controdeduzioni dell’Ente non permettono tuttavia di superare le perplessità della Corte, la quale evidenzia i seguenti principi, tratti dalla normativa e dalla giurisprudenza, che la PA deve sempre rispettare in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali:

1) occorre definire in via preventiva, dandone pubblicità, i criteri da utilizzare nello svolgimento della selezione, sì da assicurare la trasparenza della scelta;

2) se, da un lato, gli atti di conferimento di incarico costituiscono provvedimenti di natura negoziale, dall’altro la loro natura fiduciaria deve essere contemperata dallo svolgimento di una selezione nel rispetto delle regole di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento;

3) la mancata indicazione dei criteri e delle motivazioni alla base della scelta è causa di inadempimento contrattuale, suscettibile di arrecare un danno risarcibile da parte dell’Amministrazione conferente;

4) le disposizioni contenute nell’art. 19 del TUPI, come modificate dal D.Lgs n. 150/2009, obbligano la PA a rendere conto della propria decisione non solo all’interessato, ma anche agli altri dipendenti e agli utenti esterni;

5) la fiducia che l’Ente ripone nel dirigente va tradotta nel positivo apprezzamento delle sue capacità tecnico-professionali ai fini del raggiungimento di specifici e predeterminati obiettivi;

6) sull’obbligo o meno di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 19 del TUPI, soccorre la giurisprudenza contabile secondo cui “il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura concorsuale previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione … Non può pertanto prescindersi dal rispetto delle regole della pubblicità e di concorsualità anche nel conferimento degli incarichi dirigenziali, che operano come limiti alla discrezionalità dell’amministrazione nella selezione dei posti vacanti da assegnare a garanzia e bilanciamento delle legittime aspettative degli interessati” (Sez. centrale controllo, n. 3 del 2013) .

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali risulta pertanto indispensabile pubblicare in via preventiva i posti vacanti, stabilire i criteri di selezione avendo cura di motivare la scelta finale attraverso l’analisi comparativa degli aspiranti.

In caso contrario, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19 del TUPI non può che tradursi in illegittimità della procedura con conseguente ricusazione del visto da parte del giudice contabile.

Stefania Fabris


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