L’amministrazione non può in alcun modo eludere la normativa che dispone il blocco del turn over assumendo il vincitore di un concorso pubblico e, a fronte di tali circostanze, non risponde del risarcimento del danno salvo in caso di perdita di chance dell’interessato.

Corte di Cassazione civile, Sez. L, sentenza n. 8476 del 31 marzo 2017, Presidente Macioce, Relatore De Felice

A margine

Nella vicenda, la vincitrice di un concorso pubblico del 2003 per il reclutamento di 6 vigili urbani, viene assunta dal Comune, con contratto a tempo indeterminato, solo nel 2007.

In seguito all’attivazione di un ricorso, il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 607/2008, condanna il Comune alla ricostruzione della carriera della dipendente, anticipandone la decorrenza dell’assunzione, e riconoscendole gli effetti risarcitori causati dal ritardo dovuto alla vigenza di un blocco legale delle assunzioni nel settore pubblico.

Successivamente, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 31 luglio 2010, riforma la sentenza di primo grado escludendo la responsabilità del Comune per ritardo nell’assunzione, sul presupposto che, vigendo all’epoca il blocco del turn over ex l. n. 289/2002, lo stesso non era evitabile.

Contro tale pronuncia l’interessata ricorre pertanto alla Corte di Cassazione mentre il Comune resiste in giudizio.

Secondo la ricorrente, il giudice d’Appello, ritenendo incontestato il blocco delle assunzioni, si sarebbe sentito esonerato dal pronunciarsi in ordine ad esso, là dove, al contrario, l’interessata aveva prospettato anche l’inapplicabilità nei suoi confronti del divieto di assunzione in virtù del fatto che, con la pubblicazione della graduatoria, ella avrebbe maturato un diritto soggettivo all’assunzione.

In tal senso, la sentenza gravata avrebbe ignorato:

  • sia le implicazioni derivanti dalla riforma del 2001, che ha contrattualizzato il rapporto di pubblico impiego, sia la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in capo all’ente pubblico che emana un bando di concorso, sussiste un vero e proprio obbligo di assumere i vincitori;
  • che l’atto di approvazione della graduatoria ha natura di proposta irrevocabile e determina una responsabilità dell’ente pubblico in caso di omissione o ritardo nella stessa.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso infondato.

In particolare la Corte ricorda che, all’epoca dei fatti, l’articolo 34 della legge n. 289/2002 aveva stabilito un blocco delle nuove assunzioni riconducibile a misure di controllo della spesa pubblica e a un complessivo piano di riorganizzazione degli organici della PA.

Secondo i giudici si tratta di una normativa complessa riferibile a una congiuntura temporanea che richiedeva agli enti di adeguare le proprie politiche di reclutamento ai nuovi principi fissati dalla predetta manovra. Conseguentemente il Comune non avrebbe in alcun modo potuto eludere tali disposizioni.

La Corte ritiene ininfluente la giurisprudenza sulla natura della posizione soggettiva del vincitore di concorso non assunto secondo cui, in seguito alla cd. contrattualizzazione, la P.A. non agisce più in veste autoritativa e, dunque, non può unilateralmente rifiutarsi di dare seguito alla costituzione del contratto di lavoro o ritardarne la stipula, con l’effetto di rendersi responsabile, in caso contrario, di una condotta contrattuale inadempiente.

Ciò in quanto tale censura ignora di considerare l’effetto temporaneamente interdittivo della manovra finanziaria sul potere delle amministrazioni pubbliche di procedere alle assunzioni, tant’è che tale richiamo giurisprudenziale, valido sul piano del generale dell’ermeneutica, si ascrive a fattispecie relative a un’epoca anteriore all’entrata in vigore del cd. blocco del turnover.

Da ultimo, pur non escludendo la responsabilità del Comune negli abusi sulla gestione dei tempi di assunzione, la Corte ritiene che la questione debba essere trattata con una specifica domanda risarcitoria per perdita di chance non formulata dalla ricorrente nel corso del giudizio.

 


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