IN POCHE PAROLE …

Inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso al TAR del lavoratore per atti atti adottati dalla pubblica amministrazione nei suoi confronti nell’esercizio dei poteri datoriali (nella fattispecie misura della rotazione straordinaria, con destinazione ad altra struttura).

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 339 del 6 marzo 2024, Presidente Correale. Estensore De Piazzi

Spetta al giudice ordinario, nella sua veste di giudice del lavoro,  la controversia sulla misura della rotazione straordinaria adottata ai sensi della normativa della normativa sul lavoro pubblico contrattualizzato, trattandosi  di decisione assunta dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri datoriali,  avverso il quale la tutela richiesta attiene a posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo.


A margine

Il caso – Un dipendente pubblico, sospeso cautelarmente dal servizio fino alla conclusione del procedimento penale, si vede applicare la misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, co. 1. lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001, con imposizione del trasferimento presso una diversa struttura.

Il dipendente impugna gli atti dinnanzi il Tar, chiedendo l’annullamento la decisione per:

  •  violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, carenza di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
  • assenza di contraddittorio e di confronto partecipativo, e  mancanza di elementi idonei a giustificare l’emanazione degli atti gravati;
  • eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, nonché irragionevolezza e manifesta illogicità, stante l’omissione del confronto procedimentale e la mancanza di proporzionalità fra i fatti dedotti ed il provvedimento di sospensione.

Eccepisce, inoltre, che il decorso del tempo, nelle more della definizione del giudizio, gli comporta gravi pregiudizi.

L’amministrazione ribatte che il Tribunale – Sezione lavoro ha già respinto il ricorso, proposto dallo stesso dipendente, ex art. 700 c.p.c., avverso i medesimi atti, ed eccepisce l’inammissibilità del giudizio proposto avanti al Tar per violazione del principio del ne bis in idem.

Nel merito, l’Amministrazione sostiene la legittimità del proprio operato, evidenziando la facoltà discrezionale di sospendere cautelarmente il dipendente nelle more della definizione del procedimento penale che lo vede coinvolto.

La sentenza

Il Tar  evidenzia che il ricorrente risulta dipendente di una pubblica amministrazione e che il relativo rapporto di lavoro afferisce al cd. lavoro pubblico privatizzato secondo la previsione contenuta all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI), normato dalle disposizioni civilistiche e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 63, co. 1, del citato d.lgs. n. 165/01, le controversie relative a tali rapporti risultano devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo va dichiarato quando la controversia ha ad oggetto atti adottati dalla pubblica amministrazione nei confronti di un lavoratore dipendente, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, in quanto si tratta di atti assunti con i poteri propri del privato datore di lavoro, avverso i quali la tutela richiesta attiene a posizioni giuridiche soggettive, aventi consistenza di diritto soggettivo (Cass., sez. lav., sent. 8 febbraio 2024, n. 3605; Tar Sicilia – Palermo, sez. IV, sent. 11 settembre 2023, n. 2715).

Del resto, come sottolineato dal Tar:

  • da un lato, i precedenti giurisprudenziali riportati dal ricorrente attengono a ricorsi promossi in ambito di pubblico impiego non privatizzato, il solo per il quale il legislatore ha tratteggiato la giurisdizione del giudice amministrativo all’art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a.;
  • dall’altro, lo stesso dipendente ha già in precedenza proposto ricorso, ex art. 700 c.p.c., avanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, per la pregressa sospensione disposta nei suoi confronti.

Il Tar dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

dott.ssa Stefania Fabris


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