IN POCHE PAROLE….

I quiz che ammettono più risposte generano una situazione di ambiguità che vizia il quesito.


Tar Toscana, Firenze, sez. III, sentenza 10 marzo 2022, n. 316 – Pres. Pupilella, Est. Gisondi


In sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta.

A margine

Una concorrente respinta nella prova pratica a quiz di un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere impugna gli esiti della prova, sostenendo la non correttezza del quesito relativo al “mettere in ordine la procedura di esecuzione di prelievo capillare”.

In particolare, nella sequenza considerata esatta, il lavaggio delle mani sarebbe stato collocato fra l’aiuto posturale al paziente e il prelievo mentre, nella sequenza prescelta dalla ricorrente, la predetta operazione precederebbe il contatto con il paziente. A sostegno della correttezza della risposta cita le raccomandazioni operative della World Health Organization e le indicazioni della letteratura scientifica.

Sicché, l’amministrazione avrebbe considerato esatta una risposta che in realtà non lo è e che, in ogni caso, non potrebbe considerarsi l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, come richiede la giurisprudenza.

La sentenza

Il giudice ritiene il ricorso fondato, ricordando che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento). Si deve ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca, ossia, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta, (Consiglio di Stato sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie anche l’amministrazione, pur ribadendo che la pulizia delle mani debba senz’altro precedere il prelievo, conviene sul fatto che, alla luce delle fonti citate dalla candidata, la predetta operazione potrebbe essere raccomandabile anche prima di entrare in contatto con il paziente.

Tuttavia, nel gruppo di sequenze opzionabili predisposto dall’Ente in relazione al quesito di cui si discute, il lavaggio delle mani era collocato o prima del contatto con il paziente o prima del prelievo secondo uno schema che non ammetteva una terza soluzione.

Ne consegue che la risposta considerata dall’amministrazione come esatta, pur non essendo in sé errata, non può nemmeno essere considerata come la sola “indubitabilmente corretta” alla luce delle risultanze scientifiche e delle indicazioni operative promananti da organismi accreditati nel settore della salute.

 

 


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