Sulla Gazzetta ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 19 giugno 2019, n.56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in vigore dal 7 luglio 2019.

L’art. 1 prevede l’istituzione del Nucleo della concretezza

Il nuovo organo avrà il compito di verificare l’efficienza di intervento delle P.A., individuare le problematicità e suggerire azioni correttive, potendo a tal fine utilizzare anche ispezioni e sopralluoghi.

Al Dipartimento della funzione pubblica è affidata la predisposizione annuale di un “piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni” da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, contenente:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

Si prevede quindi la creazione di una black list delle amministrazioni inadempienti all’attuazione delle misure indicate dal piano.

L’art. 2 contempla le misure per il contrasto all’assenteismo.

Le P.A. introducono, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso e nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera  c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tali sistemi di rilevamento, tra cui le impronte digitali o la verifica dell’iride, si applicheranno ai dipendenti e ai dirigenti delle PP.AA. con esclusione dei docenti, delle forze dell’ordine, della magistratura e dei prefetti. Per i dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano previste specifiche modalità di controllo.

L’art. 3 individua misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella P.A.

Si tratta di misure per accelerare il turnover della PA, con una serie di norme di semplificazione sullo svolgimento delle procedure concorsuali.

La riforma indica l’esigenza di assicurare un effettivo ricambio generazionale nonchè le priorità assunzionali sulle seguenti figure professionali con competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva;

g) contabilità pubblica e gestione finanziaria;

Si prevede la creazione di un portale del reclutamento online gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

Si introducono modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, con l’istituzione di un Albo nazionale dei componenti delle commissioni articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

L’art. 4 ha ad oggetto la mobilità tra il sistema del lavoro pubblico e quello privato

La disposizione modifica il Testo Unico del Pubblico impiego, estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e non solamente ai dirigenti.

L’art. 5 interviene sulla materia dei buoni pasto (quelli ritirati l’anno scorso a seguito del fallimento della società QUI group).

 


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