Il nuovo testo dell’art. 18 della Legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 della Legge n. 92/12 (c.d. “Legge Fornero”), trova applicazione al licenziamento dei dipendenti statali e locali e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla Legge n. 92/12 .
Ciò in quanto l’art. 51 del Dlgs. n. 165/01 “ prevede l’applicazione anche al pubblico impiego cd. ‘contrattualizzato’ della Legge n. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti”.
Corte di Cassazione, quarta Sez Lavoro, sentenza 26 novembre 2015, n. 2457, Pres. Paolo Stile, Est. Antonio Manna.
A margine
Con la sentenza annotata, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente pubblico per motivi procedurali, in quanto l’intero procedimento era stato avviato, istruito e concluso da un solo componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, che deve operare invece come organo collegiale.
Nel risolvere la questione oggetto della controversia, la Suprema Corte ha affrontato anche il tema dell’estensibilità o meno ai pubblici dipendente della riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. E lo ha risolto in senso affermativo anche se con riferimento alla precedente modifica all’art. 18 introdotta dalla legge Fornero n. 92 del 2012.
Il ragionamento della Cassazione però è estensibile anche alla successiva riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori introdotta dal Jobs Act (art. 55, c. 1, lett. d.lgs. n. 81 del 2015), che, quindi, si applicherebbe, secondo questa tesi, direttamente al pubblico impiego.
Il Governo, invece. sostiene la tesi contraria e promette di chiarire tutto con il testo di riordino del d.lgs n. 165 del 2001, da emanare in base alla delega contenuta nella legge n. 124 del 2015.