IN POCHE PAROLE…

La pubblicazione nel sito dell’amministrazione di codici ID per identificare i vincitori di concorsi pubblici in luogo dei relativi nominativi non è conforme alla normativa vigente.

ANAC, deliberazione 15 novembre 2023, n. 525, Pres. Busia

In base al decreto 14 marzo 2013, n. 33, sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

A margine

Il caso –In seguito ad una segnalazione ad oggetto la possibile violazione, da parte di un Comune, degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai nominativi dei vincitori di una “selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di specialista in attività tecnico progettuali cat. D con riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF. AA.” sostituiti da un mero codice ID, l’ANAC avvia un procedimento di vigilanza, per verificare la corretta applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di pubblicazione.

Il Comune motiva la mancata pubblicazione sulla base del supposto contemperamento/bilanciamento con le disposizioni in materia di dati personali. Afferma inoltre la graduatoria concorsuale è esaurita e pertanto non vi sono ragioni ostative alla pubblicazione dei nominativi dei vincitori e degli idonei assunti in esito a scorrimento della graduatoria.

La delibera

L’ANAC richiama le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).

La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Nonostante ciò persegue l’ente persegue nell’inadempimento.

Pertanto l’ANAC delibera l’adozione, nei confronti del Comune, di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1310/2016 e nel relativo allegato 1, nei sensi di cui in motivazione.

L’Autorità avverte che in caso di mancato adeguamento, si procederà ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33” del 29 marzo 2017.

La sanzione – In caso di mancato riscontro nei termini assegnati, il Consiglio dell’Autorità, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell’amministrazione all’atto dell’Autorità. L’atto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. In caso di mancato adeguamento dell’amministrazione ad un ordine dell’Autorità, con l’atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell’amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell’amministrazione, l’Autorità può disporre la pubblicazione dell’atto di constatazione anche sul sito dell’amministrazione interessata.


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