Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 7 novembre 2017, n. 1745, Presidente Di Santo, Estensore Manca

A margine

Il fatto – Un consigliere comunale chiede al proprio Comune copia delle note con cui il segretario comunale “risponde” ad alcune richieste della Procura generale della Corte dei Conti, nonché della corrispondenza intercorsa tra un funzionario comunale, e la stessa Corte. In assenza di risposta, propone ricorso al Tar.

La sentenza – Il Tar ricorda che esiste un <<consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525). In tal senso, va anche evidenziato che: a) dalla locuzione ‘utili’, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (cfr. C.d.S, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879); b) il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (C.d.S, sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829)>> (Tar Basilicata, I, 18.1.2016, n. 36).

Nel caso in esame, peraltro, la corte dei Conti non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.

Conclusioni – Il Tar accoglie il ricorso ordinando l’esibizione dei documenti richiesti. Tuttavia la particolarità delle vicende trattate, riguardando una corrispondenza con l’Autorità giudiziaria e una corrispondenza del funzionario comunque connotata da possibili profili di tutela della privacy, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

 


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