La disposizione di cui all’art. 10 delle preleggi è applicabile a tutti i regolamenti degli Enti locali, essendo questi ultimi pienamente inseriti nel contesto delle fonti del diritto e non distinguendo il predetto art. 10 in ordine alla natura governativa o meno dei regolamenti.

E’ riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti locali l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubblicazione: così che uno Statuto potrebbe legittimamente prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubblicità del regolamento.

La fase di vacatio legis di cui all’art. 10 delle preleggi assolve esclusivamente alla funzione di rendere conoscibile (e far presumere conosciuto) un testo normativo che concorre ad integrare le fonti del diritto, nel suo testo già definitivo e non suscettibile di ulteriori modifiche.

La fase di pubblicazione della deliberazione è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l’atto va comunque notificato) è rivolto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse; opposizioni che, una volta presentate, generano l’obbligo per l’organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche ad una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore,

Tar Lazio, sez. II ter,sentenza 11 marzo 2020, n. 3179, Presidente Morabito, Estensore Gatto Costantino

A margine

In seguito ad alcune modifiche alle disposizioni del Regolamento del commercio su area pubblica di un Comune, un commerciante presenta domanda per la conversione della propria autorizzazione al commercio su area pubblica c.d. anomala nel termine di 30 giorni dall’approvazione della deliberazione di modifica del Regolamento.

In esito del procedimento, la P.A. notifica al commerciane il rigetto dell’istanza di conversione perché asseritamente presentata oltre i termini in quanto la conferenza dei servizi chiamata a decidere sulla questione ha concordato di ritenere che il termine di trenta giorni di cui al Regolamento “non decorra dalla data di approvazione della citata deliberazione ma dalla data di entrata in vigore della stessa”.

Pertanto l’interessato si rivolge al Tar evidenziando che la delibera di approvazione del “Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” è stata approvata il 28.03.2018, posta in pubblicazione all’Albo dal 17.04.2018 per 15 giorni successivi sino al 1.5.2018; le domande di conversione avrebbero dovuto essere proposte, ai sensi dell’art. 52, “entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso regolamento”. Nella Conferenza dei Servizi appositamente tenutasi, si è individuata la data di decorrenza del termine di trenta giorni non già dall’approvazione (28.03.2018), che avrebbe comportato una violazione del principio di trasparenza e conoscibilità degli adempimenti, bensì dall’entrata in vigore del regolamento, ovvero il decimo giorno della pubblicazione all’Albo della delibera (27 aprile 2018).

Essendo presentata la domanda del commerciante il 29.5.2018, tale istanza è stata considerata tardiva rispetto al termine di trenta giorni dal decimo giorno di pubblicazione (attesto che il 26 maggio 2018 era sabato).

Secondo il ricorrente, l’istanza era invece tempestiva: l’art. 10 delle preleggi individua quale termine iniziale di obbligatorietà dei regolamenti il giorno decimoquinto successivo alla loro pubblicazione; l’art. 124 TUEL dispone che tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate nell’albo per quindici giorni successivi; l’art. 134 del TUEL prevede che le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

La sentenza

Nel merito, nel ritenere applicabile ai regolamenti degli Enti locali la disposizione di cui all’art. 10 delle preleggi, il Tar respinge l’opposta tesi difensiva secondo la quale sarebbe stata ostativa a tale interpretazione la previsione di cui all’art. 3 comma 2 delle preleggi, a norma del quale il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, “in conformità delle leggi particolari” (e dunque in conformità alla disciplina del d.lgs. n. 267 del 2000 che norma la sola fase della pubblicazione delle deliberazioni all’Albo ex artt. 124 e 134).

Osserva la Sezione che l’art. 3, comma 2 (che va coordinato con l’art. 10 delle preleggi) riserva alla legislazione speciale i presupposti di esercizio del potere regolamentare (condizioni, modalità e soprattutto ambiti e materie di disciplina), ma pur sempre restando fermo il regime generale di entrata in vigore delle norme che è sanzionato dall’art. 10 delle preleggi e che fa salva la possibilità di una diversa disciplina, da individuarsi caso per caso, essendo previsto che i regolamenti “divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.

Ciò implica che è riservata all’esercizio dell’autonomia degli Enti locali l’introduzione di una diversa modalità e regime di pubblicazione: così che uno Statuto potrebbe legittimamente prevedere termini maggiori o forme più incisive di pubblicità del regolamento (salvo verificarsi la possibilità di termini più brevi).

Pertanto il Tar accoglie il ricorso, sancendo l’obbligo del Comune di esaminare l’istanza di conversione del commerciante e mantenendo efficacia alla voltura del titolo fino alla definizione del procedimento, con salvezza di ogni altro provvedimento dell’Amministrazione.

di Simonetta Fabris

 


Stampa articolo