IN POCHE PAROLE …

Le controversie fra soggetti pubblici e privati sulla liquidazione di crediti pecuniari, derivanti da contratti d’opera, sono collegate esclusivamente a rapporti di tipo paritetico.

Il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio è volto unicamente a sanare irregolarità di tipo contabile e non può, in alcun modo, sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta.

Tar Marche, Sez. II, sentenza n. 212 del 6 marzo 2024, Presidente Ianigro – relatore De Mattia

A margine

Il caso – Un Comune, dopo aver stabilito di non riconoscere la legittimità del debito avanzato da una ditta per asseriti lavori a favore dell’Amministrazione, dà atto che nulla è dovuto alla stessa.

L’impresa domanda al Tar l’annullamento degli atti con cui il Comune ha concluso per la declaratoria di non riconoscibilità della spesa ai sensi dell’art. 194, co. 1, del Tuel.

La sentenza

Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancato riconoscimento di un debito fuori bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sottostante, e non già dalla deliberazione consiliare declinatoria dell’invocato riconoscimento, o dalla sua omissione.

Il mancato pagamento di somme dovute in base a norme negoziali, si sostanzia, infatti, in una posizione giuridica di tipo paritario, rientrante nella fattispecie dell’esecuzione contrattuale, e come tale, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.

Conclusioni

Le controversie intercorrenti fra soggetti pubblici e privati sulla liquidazione di crediti pecuniari, derivanti da contratti d’opera professionale, coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, collegate a rapporti di tipo paritetico.

Il procedimento di riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio rappresenta un procedimento diretto a sanare esclusivamente irregolarità di tipo contabile, e non può, in alcun modo, sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta.

È solo il diritto sostanziale di credito nei confronti dell’Amministrazione a costituire il presupposto per l’iscrizione del debito fuori bilancio (ex multis, Tar Lazio Roma, sez. II, 08/03/2021, n. 2825; Tar Lombardia Brescia, sez. I, 28/09/2015, n. 1229; Tar Molise Campobasso, sez. I, 13/03/2015, n. 90).

Da qui, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Stefania Fabris


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