Tra i motivi “istituzionali” che legittimano la revoca del presidente del consiglio comunale può essere ricompresa anche la salvaguardia dell’immagine esterna dell’Amministrazione nel caso in cui sia comprovata una perdita di neutralità politica basata sull’assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 marzo 2018, n. 1286, Presidente Caringella, Estensore Fantini

A margine

Il fatto

Il Consiglio revoca il presidente del Consiglio comunale, ai sensi dello statuto comunale e del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dello stesso consiglio.

In primo grado il Tar Calabria respinge il ricorso nell’assunto della legittimità della revoca  in quanto «la salvaguardia dell’immagine esterna del Comune costituisce una motivazione di carattere istituzionale ben rientrante nell’alveo del corretto funzionamento dell’organo, che si espone senza dubbio ad essere intaccata allorquando, come nella fattispecie concreta, nell’ambito di un appalto aggiudicato dallo stesso Comune, l’impresa di famiglia del presidente del Consiglio comunale sia stata attinta da un’interdittiva antimafia, confermata in sede cautelare dagli organi di giurisdizione amministrativa.

In appello, anche il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, ritiene che tra i motivi “istituzionali” che legittimano la revoca del Presidente del Consiglio comunale vada ricompresa anche la salvaguardia dell’immagine esterna dell’Amministrazione, pregiudicata dal fatto che l’impresa appartenente a congiunti del presidente  è stata colpita da un’interdittiva antimafia ed al contempo è stata destinataria dell’aggiudicazione di un appalto indetto dallo stesso Comune.

Per i Giudici di palazzo Spada, è arduo ritenere che un evento del genere sia indifferente sotto il profilo dell’opportunità istituzionale, cioè sia inidoneo a coinvolgere (si intende, momentaneamente, rebus sic stantibus) il presidente del Consiglio, questi interessato dall’interdittiva, e non risultando socio della società che ne è stata destinataria.

Conclusioni

Si consolida l’orientamento della giurisprudenza secondo cui  è legittima la revoca del presidente del consiglio comunale nel caso in cui sia comprovata una perdita di neutralità politica (in termini Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5605), basata sull’assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale, specie in una dimensione di comunità territoriale non aliena dal rischio di potenziali fenomeni di infiltrazione mafiosa.

di Simonetta Fabris

 

 


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