Considerato che il provvedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale ha carattere sanzionatorio, le motivazioni addotte devono essere particolarmente rigorose e improntate a principi garantisti, restando in ogni caso ampia la facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà delle circostanze addotte a giustificazione.

Le assenze dalle sedute non devono mostrare disinteresse all’impegno assunto con l’elezione, ma fondate su ragioni oggettive e gravi.

TAR, Reggio Calabria, sentenza 12 ottobre 2016, n. 1009/2016 – Pres. Roberto Politi, Est. Donatella Testini

A margine

Il caso. Un consigliere comunale aveva prodotto, a giustificazione di assenze da quattro sedute consiliari consecutive, e vicine fra di loro, certificati medici attestanti l’esigenza di accompagnamento della madre, invalida al 100% ad una visita di controllo in un lontano Comune. Il Consiglio comunale non ha ritenuto pertinenti le giustificazioni e ha dichiarato la decadenza del consigliere.

La sentenza.  Il TAR, con la sentenza in esame ha annullato la delibera di decadenza, avendo osservato che le giustificazioni erano serie e pertinenti, e si riferivano ad eventi oggettivamente ostativi alla partecipazione alle sedute, a nulla rilevando che di esse non fosse stato dato preventivo avviso.

Il commento.La sentenza in esame affronta il tema della pertinenza delle giustificazioni addotte dai consiglieri che siano stati assenti per tre sedute consecutive per evitare la pronuncia di decadenza. Richiamando la precedente sentenza 16 marzo 2014, n. 141, la Sezione staccata di Reggio Calabria elabora alcuni principi ai quali la decisione si ispira. Principalmente viene rilevato che solo gravi e giustificati motivi possono privare un consigliere comunale della carica che ricopre che in quanto munus publicum ed espressione del diritto di elettorato passivo è costituzionalmente garantito. Consegue che il procedimento diretto alla dichiarazione di decadenza deve seguire regole che anche nella forma assicurino il rispetto sostanziale del diritto del quale il consigliere viene privato.

Occorre però chiedersi se il mancato esercizio del mandato elettorale, pur se retto da giustificazioni gravi e oggettive, non leda il pari diritto del corpo elettorale a vedersi rappresentato nelle fasi di elaborazione e approvazione delle delibere consiliari la cui finalità è quella di soddisfare interessi generali.

E’ il caso, non insolito, di chi si assenta volontariamente nel deliberato intento di non partecipare alle sedute consiliari per radicale dissenso rispetto alle deliberazioni sottoposte all’approvazione, e che il TAR della Lombardia, Sede di Brescia, ha risolto con la sentenza 10 aprile 2006, n. 383, quando ha ritenuto meritevole di considerazione una giustificazione siffatta, e quindi annullata la deliberazione di decadenza che ne era seguita.

Occorre di contro considerare che la carica di consigliere comunale non attribuisce uno status, ma una funzione che l’eletto ha il dovere di svolgere non nell’interesse proprio ma di tutti i cittadini, indipendentemente dalla parte politica alla quale appartiene. Il dissenso deve essere dunque manifestato attraverso l’espressione di voto, perché il consiglio deve esprimersi nel plenum della sua composizione, che non può restare monca a tempo indeterminato, e non già all’esterno del consiglio medesimo. L’attività politica svolta fuori dalle sedi istituzionali è invero espressione di un diritto del quale tutti in cittadini sono titolari, mentre del tutto particolare è il munus elettivo. E ‘altresì opportuno annotare che l’interesse dei cittadini, e quindi di livello pubblico preminente, è quello di essere amministrati da un consiglio composto così come l’elettorato ha voluto e non privato, per determinazioni personali e volontarie, di alcuni dei suo componenti. Quello vantato dai consiglieri che abbandonano per motivi diversi da ragioni obiettive il consiglio non può dunque essere classificato come diritto del quale essi abbiano piena e ampia disponibilità.

La sentenza in esame è in ogni caso da condividere quando afferma che la valutazione dei presupposti per la dichiarazione di decadenza deve essere particolarmente rigorosa perché incide su valori e diritti elevati al rango costituzionale, accanto a un pari e rilevante dovere dell’eletto di assolvere le funzioni attribuitegli con il mandato elettorale.

prof. Mario Bassani, avvocato in Milano


Stampa articolo