L’ art. 12 della legge n. 120/2010 ha introdotto l’ art 94 bis al Codice della strada recante “ divieto di intestazione fittizia dei veicoli”. La norma  punisce la condotta di chi richiede ed ottiene, anche tramite intermediari, l’intestazione di un veicolo, senza conservarne l’effettiva disponibilità e senza esercitare la proprietà, occultando quindi l’utilizzatore, che è il  “proprietario di fatto”.

La “ratio” della normativa

La ratio del provvedimento è di tentare di arginare le distorsioni che da tale condotta traggono origine, dalle frodi di carattere fiscale ed assicurativo, all’ impossibilità di risalire all’ effettivo responsabile della circolazione del veicolo.

Alla falsa intestazione ricorre, come è intuibile, la malavita, allo scopo di approvvigionarsi di auto da utilizzare per la commissione di reati, ovvero coloro che sono impossibilitati a conseguire la disponibilità di un veicolo seguendo le ordinarie procedure previste dalla legge (ad es. stranieri irregolari etc) .

Nella maggior parte dei casi si tratta di veicoli di scarso valore economico, e diversi sono i modus operandi ; uno di essi consiste nel ricorso a “prestanome”, individuati tra soggetti in grave stato di indigenza, o comunque ai margini del tessuto sociale che, a fronte di un compenso talvolta anche irrisorio, acconsentono alla firma dei documenti necessari per l’ intestazione dei veicoli, ignorando la destinazione finale  ed il reale futuro utilizzatore del bene.

Facile dedurre le dirette conseguenze in caso di violazioni al Codice della Strada, ovvero episodi più gravi (sinistri stradali), oltre alla circostanza ben più allarmante, che spesso detti veicoli risultano circolare privi di copertura assicurativa.

Le Compagnie stipulano infatti i contratti R.C.A. solo in favore dell’ intestatario ; pertanto, se in un primo momento la strategia criminale prevede l’ aggiramento di tale limite attraverso una richiesta di stipula contrattuale da parte del “prestanome”, corredata da denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione, difficilmente interviene il successivo rinnovo delle polizze.

Altra diffusa strategia cui la criminalità ricorre è l’ avviamento di false attività di rivendita auto (c.d. “autosaloni”) ; a fronte infatti della presentazione di una D.I.A. apparentemente regolare, non esiste un sito per l’ esposizione dei veicoli, non esiste ovvero non viene compilato un registro di carico e scarico delle autovetture, proprio perchè il fine ultimo è mantenere celato il nominativo del reale utilizzatore.

L’ ulteriore vantaggio conseguito, in questo caso, consiste dell’ evasione dell’ I.P.T. : al commerciante è consentita infatti l’ intestazione di veicoli con il cosiddetto “mini passaggio”, ovvero con lo sgravio dell’ 80% del costo di un ordinario passaggio di proprietà.

Lo stato di attuazione

Essenzialmente due sono i profili di operatività della norma; l’ uno di carattere “preventivo”, ovvero la possibilità di negare il rilascio dei documenti di circolazione di un veicolo, laddove vi sia il sospetto di “intestazione simulata”, ovvero situazioni che “eludano o pregiudichino l’ accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo”.

L’altro di carattere “repressivo” consiste nella possibilità di disporre la radiazione d’ ufficio dalla circolazione, per quei veicoli per i quali sia stata accertata l’ intestazione fittizia, su richiesta degli organi di Polizia Stradale procedenti.

Allo stato attuale non sono ancora stati emanati i Decreti, previsti dal comma 4 dell’ art 94 bis, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con i Ministeri della Giustizia e dell’ Interno, finalizzati ad individuare “ quelle situazioni che….siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1” (intestazione fittizia), per cui possa essere negato il rilascio dei documenti di circolazione.

Viceversa, è pienamente attuabile l’ attività di indagine volta all’ individuazione dei casi di effettiva “intestazione fittizia”, ai fini della successiva richiesta di radiazione dalla circolazione di detti veicoli, con correlata applicazione della prevista sanzione amministrativa da 527 a 2108 euro a carico :

– di chi abbia richiesto , anche come intermediario, o ottenuto la predetta intestazione fittizia ;

– di chi effettivamente eserciti i poteri di proprietario, abbia la disponibilità del veicolo, ovvero detenga a qualsiasi titolo il veicolo (mero utilizzatore).

In caso di circolazione del veicolo successivamente all’ intervenuta radiazione è previsto il sequestro, finalizzato alla successiva confisca, e l’ applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da 419 a 1682 euro a carico del conducente.

Estremamente significativo l’ esito della recente indagine condotta dalla Polizia Stradale sull’ intero territorio nazionale, denominata “GHOST CAR” che, partendo da una prima attività di screening, a seguito del capillare controllo, solo per il momento limitata ai soggetti risultanti intestatari di oltre 50 veicoli, ha sinora condotto all’individuazione di almeno 230 falsi intestatari e 527 reali utilizzatori, e alla radiazione di oltre 10.000 veicoli per i quali è stata accertata in via definitiva l’ intestazione fittizia.


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