Le apparecchiature speciali (es.“autovelox”), per la contestazione del superamento dei limiti di velocità, purchè regolarmente omologate, non necessitano di “taratura periodica” perchè non rientrano nell’ ambito di applicazione della legge n. 273/1991.

Corte di Cassazione  – Sezione II  Civile – Sentenza, n. 1743, del 24 gennaio 2013

Commento – La Suprema Corte con la pronuncia in esame (Sentenza n. 1743 del 24 gennaio 2013) ha confermato ancora una volta il consolidato orientamento ( fra le molte, sentenza nr. 12924 2012) secondo cui le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare e contestare la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’ art. 142 C.d.S., purchè regolarmente omologate, non necessitano di taratura periodica in senso tecnico, ovvero dei controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991.

Peraltro, come precisato con altra pronuncia, l’ omologazione richiesta, va riferita al modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dalla lettura dell’ art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dall’art. 197 D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vieppiù, la Legge 273 del 1991, istitutiva del Sistema Nazionale di taratura, prescrive operazioni di taratura in senso stretto, soltanto per gli apparecchi di misura di tempo, distanza e massa, come confermato anche dal Ministero delle Attività Produttive, che ha escluso per gli apparecchi destinati al controllo della velocità la necessità di visita metrologica presso i S.I.T.

Lo stesso Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’ Interno si è espresso, peraltro, in tal senso ribadendo che “un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi nemmeno da altre norme tecniche che, non solo disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l’ ordinamento italiano, per l’ assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali”.

Nella predetta nota ministeriale è stata altresì tracciata una linea di demarcazione tra due tipologie strumentali, ovvero gli apparecchi destinati a funzionare sotto il costante e diretto controllo dell’ operatore di Polizia, (tra cui appunto gli autovelox), e quelli utilizzati senza la presenza ed il costante controllo dell’ operatore (Tutor SicVe). Per i primi, eventualmente, può essere prevista, dalla casa costruttrice, una mera verifica periodica, indicata nel libretto di uso e manutenzione, finalizzata ad accertare il corretto funzionamento dell’ apparecchio. Per i secondi, viceversa, può essere prevista una verifica metrologica periodica, ed entrambi i tipi di controllo possono essere svolti direttamente dalla casa costruttrice (qualora abilitata) ovvero da centri di Taratura accreditati presso il SIT.


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