Il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è stato introdotto con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.La norma, di natura internazionale e pattizia, è stata più volte modificata nel corso degli anni, per far fronte ai numerosi episodi di violenza che avevano colpito il mondo del calcio; il provvedimento è stato poi esteso con d.l. n.162 del 2005 (convertito nella legge n. 210 del 17 ottobre 2005) anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero. Ulteriore modifica è stata varata nel febbraio 2007 con il decreto Amato (convertito in legge 4 aprile 2007 n.41), emesso a seguito di gravi episodi di violenza occorsi in occasione del derby Catania-Palermo nella stagione agonistica 2006-2007

Più di recente, l’istituto è stato modificato dal d.l. n.119 del 22 agosto 2014, convertito dalla legge n.146 del 17 ottobre 2014 e dal d.l. n.113 del 2018, convertito dalla legge n.132 del 1 dicembre 2018.

Il Daspo può essere emesso:

a) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:

  1. reati di cui all’art.4, commi 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n.110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
  2. reati di cui all’art.5 della legge 22 maggio 1975 n.152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);
  3. reati di cui all’art.2, comma 2 del decreto legge 26 aprile 1993 n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
  4. reati di cui all’art.6 bis, commi 1 e 2 e all’art.6 ter della legge 13 dicembre 1989 n.401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici);
  5. reati di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n.41 (divieto di introduzione ed esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini incitanti alla violenza);
  6. delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale. Si tratta di reati quali istigazione a delinquere (ex art.414 c.p.), istigazione a disobbedire alle leggi (ex art.415 c.p.), associazione per delinquere (ex art.416 c.p.), devastazione e saccheggio (ex art.419 c.p.), attentato ad impianti di pubblica utilità (ex art.420 c.p.), pubblica intimidazione (ex art.421 c.p.), strage (ex art.422 c.p.), attentati alla sicurezza dei trasporti (ex art.432 c.p.) e alla sicurezza degli impianti (ex art. 433 c.p.), altri disastri dolosi (ex art.434 c.p.), fabbricazione o detenzione di materiale esplodente (ex art.435 c.p.). Ipotesi introdotta dal d.l. n.119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.146 del 2014;
  7. commissione di uno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettera f) e lettera h), del codice di procedura penale (ossia i reati di rapina ed estorsione ed i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, esclusi gli episodi di lieve entità di cui al V comma dell’art.73 d.p.r. 309 del 1990). Ipotesi introdotta dal d.l. n.119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.146 del 2014. La norma non precisa se, ai fini dell’emissione del DASPO, questi ultimi reati (rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 1990) debbano essere necessariamente legati allo stadio. Tuttavia, l’art.8 della legge n.401 del 1989 già prevede l’arresto in flagranza differita per reati commessi con violenza alle persone o alle cose ‘in occasione o a causa di manifestazioni sportive’, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli artt.380 e 381 c.p.p., ragion per cui la nuova previsione sembra doversi intendere nel senso della non necessaria connessione dei reati di rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti con lo stadio, altrimenti, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno della nuova norma (cfr. circ. n.555/OP/ 0002664/2014/CNIMS datata 28 agosto 2014, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., p.2 nota 1).

La disposizione è stata estesa dall’art.2 co.3 del d.l. 26 aprile 1993 n.122 anche ai seguenti casi:

  • alle persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’art.3 della legge 13 ottobre 1975 n.654 in materia di discriminazione razziale;
  • alle persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967 n.962, recante norme sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio;
  • alle persone denunciate o condannate per un reato aggravato ai sensi dell’art.3 del d.l. 24 giugno 1993 n.122 recante norme in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  • alle persone sottoposte a misura di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In questi casi, introdotti dal d.l. n.122 del 1993, il divieto conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, provvedimento di revoca della misura di prevenzione ovvero se è concessa la riabilitazione;

b) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza. Qui ricorrono, in genere, i delitti di lesioni personali, ex 582, e di danneggiamento aggravato ex art.635 del codice penale;

c) nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto anche all’estero una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico. Ipotesi introdotta dal d.l. n.119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.146 del 2014. Qui si procede indipendentemente da una eventuale denuncia o condanna, sulla base di una valutazione del futuro comportamento di alcuni soggetti (c.d. Daspo preventivo).

Il Daspo, sulla base delle modifiche introdotte dal d.l. n.119 del 22 agosto 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.146 del 2014, ricorre anche in caso di “introduzione o esposizione all’interno degli impianti sportivi di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce”.

In genere, si tratta di condotte (come di fattispecie di reato) che, soprattutto in base all’esperienza maturata in questi ultimi anni, si associano frequentemente a comportamenti suscettibili di creare situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità durante lo svolgimento di manifestazioni sportive (ed in tutti quei contesti spazio-temporali interessati dalla «sosta, transito o trasporto» dei tifosi), avendo generato tanto disvalore penale, anche per il grande rilievo mediatico rivestito da tali eventi;

d) il divieto di cui all’art.6 co.1 della legge n.401 del 1989 può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ossia agli “indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale”.

Di fatto, la disposizione in parola, introdotta con il d.l. n.113 del 2018 per evidenti esigenze di prevenzione, consente l’adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di un quadruplice gruppo di soggetti:

  • coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3- quater c.p.p.;
  • coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei seguenti reati:
  1. delitti contro l’incolumità pubblica di cui al Libro II, Titolo VI, capo I del Codice Penale;
  2. insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
  3. devastazione, saccheggio e strage (art.285 c.p.);
  4. guerra civile (art.286 c.p.);
  5. banda armata (art.306 c.p.);
  6. epidemia (art.438 c.p.);
  7. avvelenamento di acque o di sostanza alimentari (art.439 c.p.):
  8. sequestro di persona semplice e a scopo di estorsione (artt.605 e 630 c.p.).
  • coloro che, operando in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori o esecutivi con finalità di terrorismo anche internazionale;
  • coloro che, operando in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori o esecutivi volti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’artt.270-sexies c.p..

Il decreto-legge n.8 del 2007 (convertito in legge con modificazioni) commina (art.5) il divieto di acceso agli impianti sportivi anche nei seguenti casi:

  1. per la vendita abusiva dei titoli di accesso (art.1 sexies, legge 24 aprile 2003 n.88, di conversione del d.l. n.28 del 2003), effettuata nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima. Il provvedimento può essere adottato anche nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista per la violazione (art.1 sexies);
  2. per la violazione delle disposizioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, qualora il contravventore sia recidivo ossia risulti già sanzionato per violazione commessa nella stagione sportiva in corso (art.1 septies del d.l. n.28 del 2003, convertito dalla legge 24 aprile 2003 n.88). Il provvedimento può essere adottato anche nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, e ciò in deroga al principio di reiterazione di cui alla legge n.689 del 1981. La durata del DASPO comminato per reiterate violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi è stata aumentata nel minimo (non inferiore ad un anno) e nel massimo (non superiore a tre anni) dal d.l. n.119 del 2014. La norma base (art.1 septies co.2 del d.l. n.28 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n.88 del 2003) non richiede esplicitamente che la violazione riguardi la stessa violazione del regolamento d’uso già trasgredita, dovendosi prendere in considerazione la medesima condotta violativa di una qualsiasi disposizione del regolamento d’uso, purché avvenuta sempre nell’ambito dello stesso campionato.

Relativamente a quest’ultima ipotesi, una recente ordinanza del Consiglio di Stato, sez.III, pubblicata il 13 dicembre 2018 ed emessa sul ricorso n.9227/2018 ha precisato che il provvedimento emesso ai sensi dell’art.1 septies del d.l. n.28 del 2003, convertito dalla legge 24 aprile 2003 n.88 può essere adottato anche nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella vicenda in esame, l’Amministrazione si era appellata alla sentenza con cui il TAR per il Lazio (sez.I, n.6129/2018) aveva accordato la sospensiva ad un soggetto colpito da daspo per un anno per aver superato indebitamente uno spazio recintato dell’impianto sportivo, circostanza ammessa dall’interessato che aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa. Qui il Consiglio di Stato ha ravvisato nella condotta ex se una “turbativa al pacifico andamento della manifestazione sportiva” ed ha ritenuto che debba prevalere, nella fattispecie, l’interesse pubblico generale, di cui l’appellante (Amministrazione) è portatore, “ad una tutela preventiva ben avanzata rispetto alla possibile presenza di comportamenti turbativi del diritto degli appassionati sportivi di poter godere pacificamente le manifestazioni secondo i valori di condivisione e rifiuto di ogni violenza che sono propri della Carta olimpica”.

Cons. Stato sez.III reg. ric.9227-2018 pubbl.13.12.18


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