Come cambia la disciplina per il rilascio dei documenti validi per l’espatrio

Il decreto legge n.69/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno 2023 e recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia” ha introdotto un’importante modifica delle norme per il rilascio di passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio a favore di genitori di figli minori.

L’art.20 del provvedimento, infatti, rubricato “norme sui passaporti”, determina una semplificazione del procedimento per il rilascio dei documenti validi per l’espatrio, atteso che per l’ottenimento di un passaporto da parte di un genitore di figli minori non sarà più necessario l’assenso dell’altro genitore, mentre resta ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.

Di rilievo è altresì l’introduzione di un nuovo art.3 bis nella legge 21 novembre 1967 n.1185, che disciplina la materia: in luogo dell’assenso dell’altro genitore “il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli”.

La domanda di inibitoria si propone a cura del pubblico ministero o dell’altro genitore o di colui che esercita la responsabilità genitoriale con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Quando tra le parti risulta pendente uno dei procedimenti di cui all’art.473-bis del codice di procedura civile, relativamente ai provvedimenti provvisori che in via d’urgenza dettano la regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei diritti dei genitori e dei figli durante lo svolgimento del processo di cognizione, la domanda va proposta al giudice procedente. Se il minore è residente all’estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

Sarà cura del personale addetto al front office – almeno in una prima fase – richiamare l’attenzione dei richiedenti aventi prole minore sulla novità legislativa e sul fatto che la dichiarazione contenuta nel modello di richiesta del passaporto circa la conoscenza di motivi ostativi al rilascio del documento si riferisce anche all’inibitoria giudiziale.

Il giudice stabilisce la durata dell’inibitoria, che non può superare due anni.

Il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e all’Autorità di P.S. competente al rilascio del passaporto in base alla residenza, individuata ai sensi dell’art.5 della legge n.1185 del 1967.

A differenza delle altre ipotesi rimesse ad una valutazione discrezionale (il passaporto può essere rifiutato, per esempio, a coloro che devono espiare una pena detentiva o sono sottoposti a misura di sicurezza, ovvero essere sospeso per destinazione verso paesi in guerra), in presenza di inibizione disposta dal giudice il passaporto non deve essere rilasciato.

Decreto legge 13 giugno 2023 n.69


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