Per la pre-segnalazione della postazione “autovelox” non è sufficiente la comunicazione diramata dagli organi di polizia stradale alle testate giornalistiche ; è necessaria l’ installazione della cartellonistica richiesta dalla normativa vigente –

 Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile 21199 28.11.2012 –

Pres. Umbert Goldoni – Rel. Lina Matera

 sentenza nr. 21199 

Commento – Con la pronuncia in esame, è stato confermato l’ obbligo di pre-segnalazione all’ utenza, da parte degli organi di Polizia Stradale, della presenza di apparecchiature elettroniche per il rilevamento del superamento limiti di velocità, attraverso apposita cartellonistica espressamente prevista dalla normativa vigente e non solo mediante informazione diramata agli organi di stampa.

In particolare, la Suprema Corte facendo riferimento al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 168 del 2002, ha sottolineato che “è costante in giurisprudenza l’affermazione secondo cui la predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.”

E’ stato inoltre precisato che la normativa prevede espressamente, per la pre-segnalazione delle apparecchiature elettroniche, l’ installazione di apposita segnaletica stradale, di cui vengono dettagliatamente indicate le caratteristiche. Risulta pertanto di per se insufficiente, e suscettibile di incidere sulla validità del contesto elevato, l’ avviso …… dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o attraverso i media” previsto al punto 7 della circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante data 3-10-2002.

A fronte infatti di un preciso dispositivo di matrice normativa, non può essere validata, quale parametro di riferimento, una circolare ministeriale e cioè “un atto che non costituisce fonte di diritto”, così come in primo grado aveva nel caso di specie fatto il Tribunale giudicante, ritenendo valida la comunicazione effettuata a mezzo organi di stampa.

Per completezza di informazione, si precisa che, con il Decreto del Ministero dei Trasporti recante  data 15.08.2007 (recante “attuazione art. 3 comma1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007), è stata data sistemazione organica alla vexata quaestio , attraverso la puntuale disciplina di ogni singolo aspetto della pre-segnalazione delle postazioni di controllo.

E’ stato preliminarmente precisato che l’ obbligo in questione incombe sugli agenti accertatori tanto in caso di postazioni di controllo fisse, con correlativa rilevazione c.d. “da remoto”, quanto di apparecchiature mobili (ad es. i controlli effettuati con il telelaser), con correlativa contestazione immediata.

Sono – ovviamente – esclusi dall’obbligo di pre-segnalazione soltanto i “dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità” (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).

Per quanto attiene le modalità con le quali debba essere resa l’ informazione agli utenti :

  • il segnale di preavviso sia posizionato a una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Peraltro la successiva Direttiva del Ministro dell’ Interno datata 14 agosto 2009 ha precisato che in tema di distanza minima si debba fare riferimento all’ art 79 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, per la collocazione dei segnali di prescrizione (ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento e 80 metri sulle altre strade. – Nella stessa Direttiva viene precisato che la distanza minima in questione deve intercorrere tra il punto di posizionamento del cartello ed il punto in cui l’ apparecchio effettua la rilevazione della velocità.

  • vi è obbligo di ripetere l’ ‘avviso dopo ogni intersezione stradale, al fine di garantire a tutti i conducenti una corretta informazione ;

  • i cartelli devono riportare la formula completa “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” ed il colore deve essere parametrato al tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada).


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