Tra i vari obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve organizzare all’interno dell’azienda un sistema di soccorso e di gestione delle emergenze, per far fronte ad incidenti ed infortuni che possono avvenire nel luogo di lavoro.

Molto spesso il datore di lavoro rispetta tale obbligo solo a livello formale, facendo affrontare il corso ai lavoratori per avere l’attestato che certifichi l’adempimento dell’obbligo, ma in realtà la reale gestione dell’emergenza non avviene. Per capire come gestire tale organizzazione in modo completo ed efficace, si deve analizzare quanto previsto dalle leggi in materia.

Il capo III del D.Lgs. 81/08, nella sezione I all’art. 15, lettera u, prevede tra le misure generali di tutela: “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;”. Questo va a sottolineare l’importanza delle misure di primo soccorso, che devono rientrare obbligatoriamente tra le misure generali di tutela presenti in un luogo di lavoro.

Successivamente tra gli obblighi del datore di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/08), troviamo: “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;”. Risulta quindi necessario nominare degli addetti al primo soccorso. Tale designazione non deve essere sottovalutata, infatti l’addetto al primo soccorso deve avere dei requisiti psico-fisici. Sarebbe impensabile infatti che una donna con corporatura gracile potesse effettuare una manovra di Heimlich ad un collega di sesso maschile di corporatura massiccia. Lo stesso si potrebbe dire per l’effettuazione di una corretta manovra di BLS. Inoltre l’addetto al primo soccorso deve essere in grado di intervenire e non deve farsi impressionare da ferite, emorragie o dalle situazioni che richiedono un suo intervento. L’addetto al primo soccorso quindi dovrebbe essere una persona in grado di intervenire ed in grado di poter effettuare una manovra di primo soccorso senza compromettere la propria salute fisica. Questo pensiero è comunque condiviso sempre dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 che prevede proprio: “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;”. La scelta del datore di lavoro, non deve essere quindi un’imposizione, ma il lavoratore deve accettare la nomina, deve “sentirsi” in grado di svolgere tale mansione (non basta effettuare la nomina scritta, ma anche l’accettazione della nomina deve rimanere agli atti, all’interno del D.V.R.). A tal proposito sarebbe consigliabile scegliere questa figura con l’aiuto del medico competente e dell’RSPP. Sarebbe utile che l’addetto al primo soccorso, sia riconoscibile dai colleghi e quindi dovrebbe avere un segno identificativo che dimostri la sua qualifica, questo sia in cantiere che in azienda.

La gestione delle emergenze viene trattata poi nella sezione VI del D.Lgs. 81/08, dove viene specificato come il datore può adempiere agli obblighi previsti nel sopracitato art. 18:

“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. …”

Da questi passaggi si evidenziano altri due aspetti interessanti: l’addetto al primo soccorso deve essere presente nel luogo di lavoro poiché deve essere reperibile, devono esistere anche dei mezzi con cui allertare tale addetto e quest’ultimo deve essere in grado di gestire l’emergenza e di collaborare con il soccorso pubblico. Il comma 3 dello stesso articolo continua dicendo: “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.” Il Decreto 81 non riporta un numero minimo di addetti presenti, e non cita nemmeno un elenco di attrezzature considerate adeguate da tenere in azienda. Questo poiché è il datore che deve decidere, in collaborazione con il medico competente e l’RSPP quali sono le attrezzature necessarie ad un corretto primo soccorso, e ciò lo si decide in base al tipo di attività e in base ai rischi presenti. Ad esempio in luoghi di lavoro che prevedono l’accesso in spazi confinati è fondamentale dotare la squadra di primo soccorso di collare, spinale o barella a cucchiaio e KED (estricatore), attrezzature che in altri tipi di attività invece non sono necessarie. Tale pensiero viene poi riconfermato nell’art 45, relativo proprio al primo soccorso: “ Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Nel presente articolo si rimanda quindi al 388/2003, ovvero il Decreto Ministeriale in materia di primo soccorso, il quale per prima cosa divide le aziende in tre categorie di rischio, A,B,C, ed in base alla tipologia prevede degli specifici contenuti per le cassette di primo soccorso, e per i pacchetti di medicazione, considerate l’attrezzatura minima da tenere sul luogo di lavoro. E’ importante sottolineare che l’attrezzatura elencata nell’Allegato 1 del DM 388/2003 è quella minima, e non l’unica necessaria. Infatti se davvero un addetto al primo soccorso deve intervenire in una manovra di BLS, deve possedere quanto meno dei presidi utili ad effettuare le misure di respirazione sull’infortunato, ad esempio una pocket mask, che non rientra nell’elenco di presidi minimi da tenere nella cassetta di primo soccorso.  Lo stesso DM 388/2003 ribadisce all’art 4: “Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.”

La cassetta inoltre, così come le altre attrezzature necessarie, deve essere tenuta in luogo accessibile e deve essere segnalata, anche su planimetria del piano di emergenza.

Sarebbe infine utile che siano addestrati al primo soccorso un numero di lavoratori tale che sia garantita la presenza in ogni momento di almeno due addetti per reparto. Questo perché molte manovre per essere effettuate in modo efficace richiedono almeno due addetti, a partire dalla valutazione del paziente e dalla chiamata al 118. Inoltre solo in questo modo si può adempiere in pieno a quanto previsto dalle leggi in materia, che obbligano il datore a organizzare nel modo migliore il primo soccorso in azienda, rendendolo non solo un obbligo formale a cui adempiere ma un qualcosa di realmente utile ed efficace da mettere a disposizione dei propri lavoratori.


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