IN POCHE PAROLE …

Istituita la lista di conformità INL, un elenco pubblico dove iscrivere le imprese e gli autonomi che risultano in regola a seguito di accertamenti ispettivi nei cantieri.

Concorsi per 250 ispettori presso l’INL per aumentare i controlli nei cantieri.

Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19   “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Nel decreto è presente una parte dedicata al lavoro, nello specifico il Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” che è composto da tre articoli: 29, 30 e 31.

Sono diverse le novità che coinvolgono il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prime sono riportate nell’art 29 ai commi 7,8 e 9. Nello specifico il comma 7 prevede che in caso di accertamenti ispettivi, se non emergono irregolarità, l’ispettorato nazionale del lavoro (INL), rilascerà un attestato ed iscriverà l’azienda ed il datore di lavoro all’interno di un elenco pubblico e consultabile a livello informatico, denominato “Lista di conformità INL”.

Il comma 8 indica che i datori di lavoro che rientrano in questo elenco (Lista di conformità INL) e che quini sono in possesso di apposito attestato, non subiranno controlli INL per un periodo di dodici mesi (ovviamente sulle tematiche relative al rilascio dell’attestato).

Il comma 9 invece specifica che in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Il comma 19 invece va a modificare in modo diretto il D.Lgs. 81/08 smi, introducendo importanti novità nell’art 27 del Testo Unico, relativo ai sistemi di qualificazione delle imprese.

Nello specifico il sopracitato comma, introduce la famigerata “patente a punti” per le imprese edili. La norma indica che a partire dal 1ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente, rilascia in formato digitale la patente, solamente alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/08 smi.

DA CHI E A CHI VIENE RILASCIATA LA PATENTE A PUNTI

La patente, come detto, viene quindi rilasciata dall’INL territorialmente competente alle imprese in regola con i seguenti aspetti:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro risulta chiaro quanto sia importante essere in regola con la formazione obbligatorie e con il DVR (Documento Valutazione dei Rischi), altrimenti non sarà possibile accedere alla patente a punti, indispensabile per poter lavorare in cantieri temporanei o mobili.

Il paragrafo 2 del comma 19 indica che nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

COME FUNZIONANO I PUNTI (CREDITI) DELLA PATENTE

Si specifica che la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ad imprese ed autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

COME E QUANDO VENGONO TOLTI I PUNTI

Ovviamente nel decreto sono stabilite anche le decurtazioni, che sono le seguenti:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 smi: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/08 smi: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3)   un’inabilità temporanea   assoluta   che    importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Infine, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al  lavoro,  assoluta   o   parziale,   la competente sede territoriale dell’Ispettorato  nazionale  del  lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo  di dodici mesi. Gli atti ed i provvedimenti emanati  in  relazione  al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso  comportare una decurtazione superiore a venti crediti.

Ricordiamo che le inadempienze relative all’Allegato I del D.Lgs. 81/08 smi sono: Violazioni che espongono a rischi di carattere generale (es. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)); Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto, Violazioni che espongono al rischio di seppellimento, Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, Violazioni che espongono al rischio d’amianto.

L’allegato XI invece riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come rischi legati al seppellimento, esplosione, sostanze chimiche e biologiche ad alto rischio, radiazioni ionizzanti, annegamento ecc.

COME RECUPERARE I PUNTI (CREDITI)

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti sopra citati, dei corsi di formazione sulla sicurezza di  cui  all’articolo  37,  comma  7 del D.Lgs. 81/08 smi, ovvero corsi per preposti e dirigenti.

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Attraverso i corsi si possono riacquistare massimo quindici crediti.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di  cui  sopra, la patente è incrementata di  un  credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non  siano  stati  destinatari  di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione.

Nella norma è inoltre previsto un ulteriore incremento di cinque crediti per le imprese che adottano i sistemi di organizzazione e gestione di cui all’art 30 del D.Lgs. 81/08 smi.

QUANDO NON SI PUO’ LAVORARE IN FUNZIONE DEI PUNTI

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

Le imprese e gli autonomi senza patente o con patente con meno di quindici crediti che lavorano in cantiere (fatto salvo il caso in cui si ultimano i lavori in essere al momento della decurtazione come sopra descritto), verrà sanzionata con una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000.

CHI PUO’ NON AVERE LA PATENTE A PUNTI

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso   dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. La procedura per l’ottenimento della Qualificazione è particolarmente complessa articolata.

Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

ARTICOLI 30 E 31

L’articolo 30 tratta le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo mentre l’art 31 il potenziamento del personale ispettivo, prevedendo l’assunzione di nuovi 250 ispettori presso l’INL per aumentare ancor più i controlli.

Sicuramente quella della patente a punti è una novità, anche se ricordiamo che da non molto tempo è in essere la legge 215 del 2021 che prevede la sospensione delle attività (anche al di fuori dell’edilizia) inadempienti praticamente su quasi tutti gli stessi temi per cui sono previste delle decurtazioni per la “patente a punti”.

Dott. Matteo Fadenti

www.sicurgarda.com


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