L’Ordinamento diventa sempre più scettico o addirittura caustico sulla sensatezza delle operazioni di salvataggio delle società partecipate in crisi finanziaria, spesso foriere di inutile dispersione di risorse pubbliche locali.

Ad ogni modo, è possibile configurare stadi progressivi della malattia aziendale, cui corrispondono peculiari tecniche di terapia o “eutanasia” (abbandono del paziente oramai irrecuperabile), comunque tutte interconnesse dai comuni principi ispiratori della preservazione delle finanze pubbliche e della tutela della concorrenza (a superamento delle rendite di posizione degli organismi derivati).

La dimensione proattiva ante morbo: il rilascio di finanziamenti e garanzie

Il rilascio di finanziamenti

La concessione di finanziamenti, da parte dell’ente locale proprietario ed in favore della società partecipata, rientra, in base al diritto societario, nel novero delle operazioni astrattamente riferibili al socio di riferimento. Non va, quindi, considerata un tabù!

Tuttavia, devono concorrere tutta una serie di presupposti per legittimare l’operazione.

Innanzi tutto, deve essere rispettato il vincolo ontologico, cogente per tutte le pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 119, ultimo comma Cost.), dell’indebitamento per sole finalità d’investimento.

Inoltre, vanno assecondati i limiti quali/quantitativi di cui agli artt. da 201 a 204 TUOEL, ossia:

  • progettazione d’intervento “chiavi in mano”, precostituita al ribasso, in contesto di regole d’evidenza pubblica;
  • equilibrio economico/finanziario dell’investimento, validato da appositi studi;
  • intervenuta approvazione – da parte dell’ente locale socio – del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente;
  • congrua configurazione nelle voci di bilancio;
  • adeguata capacità (percentuale) di bilancio;
  • rispetto di tempi e metodi legali d’ammortamento;
  • divieto di “strozzinaggio” avverso la società partecipata con tassi d’interesse troppo elevati.

Senza dimenticare le ulteriori preclusioni di cui all’art. 62 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, recante il contenimento dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali.

Ma al di là dei limiti prettamente formali, derivanti dall’estensione analogica delle disposizioni che orientano l’assunzione diretta di mutui da parte degli enti locali, occorre ponderare approfonditamente il merito dell’operazione, che deve essere inevitabilmente indirizzato ad attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, senza mai trasformarsi in un vantaggio competitivo a beneficio della società partecipata su intraprese precluse od ostracizzate (sia pure parzialmente) per legge.

In altri termini, il finanziamento deve risultare giustificato da un’adeguata strategia d’impresa, costituente la causa del negozio inter – gruppo: l’operazione deve indispensabilmente presupporre una sua autonomia sul piano economico e funzionale.

Altrimenti, si svierebbe la ratio tipizzata del negozio e si presterebbe la stura a dimensioni elusive sia del Patto di Stabilità sia di ulteriori divieti imposti dall’ordinamento (ad esempio, del macro/divieto illustrato nel punto “C” della presente trattazione).

Sotto il profilo più strettamente finanziario, di sovente s’intende ricorrere, per le finalità in analisi, alla gestione attiva delle liquidità depositate presso la Tesoreria Comunale (c.d. reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria), il che è ammissibile, purchè concorrano le seguenti speciali condizioni, mediamente riconducibili ai principi di sana gestione finanziaria, rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse (voluti dalla legge e dal bilancio dell’ente) e reintegro delle somme nelle casse dell’ente:

a) elevato rating sul merito di credito della controparte;

b) garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il Tesoriere;

c) rispetto della normativa sulla tesoreria unica mista (con impossibilità di utilizzare le somme affluite sulle contabilità speciali infruttifere costituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato);

d) possibilità di estinzione a breve termine (di norma, entro n. 18 mesi) o di pronto disinvestimento del capitale impiegato, onde fronteggiare ai pagamenti cui le giacenze di cassa sono teleologicamente destinate;

e) assenza di fini speculativi in capo all’ente locale.

A tutto ciò va aggiunto, rientrando sui profili generali dell’istituto, il “rischio d’impresa” discendente dalla mancanza di peculiari garanzie di disinvestimento delle somme conferite, che si concreta, ai sensi dell’art. 2467 del codice civile, nella postergazione del rimborso dei finanziamenti rilasciati dai soci alla società, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali, corroborata dall’imposizione di restituzione al patrimonio sociale dei rimborsi avvenuti nel corso dell’anno precedente alla dichiarazione di (eventuale) fallimento della società. Si tratta, in definitiva, di una previsione codicistica fondata su una ratio di ostacolo ai fenomeni di sottocapitalizzazione, che opera ipso iure una trasformazione sostanziale del capitale di credito in capitale di rischio, in presenza di precostituite condizioni, ossia: 1) finanziamenti concessi in un momento di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della società; ovvero, 2) situazione finanziaria della società che avrebbe piuttosto richiesto un riconferimento di capitale.

La surriportata intricata intelaiatura impone, dunque, all’ente locale “mutuante” di procedere a controlli approfonditi sulla gestione operativa e finanziaria della propria società, comprendenti altresì la verifica della pendenza di altre forme di finanziamento gravanti sulla società ovvero la consapevolezza dell’eventuale sottocapitalizzazione della medesima rispetto alle funzioni istituzionali affidatele, al fine di maturare adeguate conoscenze circa i possibili risultati finali dell’operazione e prevenire minacce ai propri equilibri di bilancio.

Non vanno poi tralasciati i rischi di violazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, ex art. 87 del trattato UE.

Passando ad una diversa prospettiva di analisi delle criticità (quella che pertiene alla tutela della dimensione prettamente societaria), va sottolineato come il contratto di finanziamento stipulato con l’ente socio vada ad incrementare il debito a medio – lungo termine nonché l’ammontare delle passività aziendali. Non risulta, quindi, affatto peregrino ipotizzare anche un danno ai creditori sociali, a fronte dell’incardinazione del rischio di diluizione del tasso di rimborso potenziale dei crediti chirografari.

Proprio in ragione di tutte le elusioni e gli occultamenti paventati, non va sottovalutata la portata strategica, in termini di allert, della previsione – sentinella introdotta dall’art. 6, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, che ha imposto l’allegazione al rendiconto della gestione degli enti locali di una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione e recante le eventuali analitiche/motivate discordanze, che impongono la riconciliazione delle partite entro la fine dell’esercizio di riferimento.  Siffatta allegazione, inoltre, può ben essere rinforzata dalla costituzione di corrispondenti/appositi capitoli nella spesa e nell’entrata, tanto degli enti finanziatori quanto delle società finanziate, in ossequio ai principi contabili che regolano le accensioni di prestiti e la gestione dei finanziamenti.[1]

In ogni caso, per i principi generali d’ambito, si rinvia alle riflessioni contenute infra, nel paragrafo sub “C)”.

Il rilascio di garanzie

A livello prettamente formale/procedurale, la concessione di garanzie fideiussorie, da parte dell’ente locale proprietario, in favore delle proprie società partecipate, sottostà alle limitazioni prescritte dall’art. 207 del TUOEL, ovverosia:

–  la garanzia va autorizzata con deliberazione consiliare;

– deve essere preordinata all’assunzione di mutui destinati al finanziamento di opere  d’interesse pubblico, correlate alla mission istituzionale e di servizio degli enti derivati;

– va rilasciata limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera ed in misura non superiore alla quota percentuale di partecipazione alla società;

– gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite non devono superare il quinto della capacità d’indebitamento dell’ente (in tal senso, appare opportuna l’allegazione alla delibera consiliare autorizzatoria di un prospetto che dimostri il rispetto del tetto massimo garantibile).

Ma al di là delle forme, va presidiato il merito, ossia il rischio di determinazione di potenziali squilibri economico/patrimonial/finanziari, in grado, tra l’altro, di debilitare il valore della quota di partecipazione dell’ente proprietario.

Il corollario di questa dimensione di rischio, ascrivibile agli ambiti di esercizio delle attività di direzione e coordinamento infra/gruppo, è dato dall’applicazione alla stessa della disciplina civilistica sui finanziamenti dei soci, con conseguente assimilazione ad un sostanziale conferimento di capitale.

A chiusura del quadro, va evidenziato come:

– i vincoli contenuti nel TUOEL (ma anche in Costituzione!), circa le finalità tipiche delle garanzie pubbliche, comportino un ulteriore dimensione assimilatoria, che involve le ricorrenti lettere di patronage con le quali gli enti si impegnano a garantire ad istituti creditizi il risanamento della posizione debitoria delle proprie partecipate: ebbene, trattasi di “fidejussioni sostanziali”, inammissibili perché configgenti con i cardini della materia (vincolo di destinazione al realizzo di opere pubbliche, impossibilità d’indebitarsi per sdebitarsi, ecc.);

– l’ente che non abbia raggiunto l’obiettivo previsto dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno, non possa rilasciare, nell’esercizio immediatamente successivo, garanzie fideiussorie, a pena di nullità delle stesse e responsabilità amministrativo – contabile in capo ai soggetti agenti.[2]

Infine, si precisa nuovamente che trovano applicazione allo speciale istituto in esame le considerazioni più generali sviluppate nel successivo paragrafo sub “C)”.

Lo stadio “1” della malattia: il deficit finanziario ordinario

Il comma 551 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014, impone, nei casi di risultato di esercizio o saldo finanziario negativi in capo alle società partecipate, alle pubbliche amministrazioni partecipanti di accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di relativa partecipazione.

L’importo in tal modo accantonato si rende poi disponibile, nel momento in cui il soggetto partecipante vada a ripianare la perdita (di specifica spettanza), dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; ulteriore dimensione utile allo sblocco dei fondi vincolati è inoltre data dall’auto/ripiano delle perdite, effettuato “motu proprio” dalle stesse società partecipate.

L’obbligo di cotanto accantonamento parte dall’esercizio finanziario 2015, secondo una progressione per step che pone l’istituto integralmente a regime soltanto a partire dall’esercizio finanziario 2018.

La ratio del regime transitorio di cui al capoverso precedente è evidentemente dilatoria, come ha sottolineato acuta dottrina (Astegiano): il Legislatore ha concesso del tempo alle pubbliche amministrazioni locali proprietarie, al fine di conseguire il risultato del superamento delle criticità finanziarie delle società, senza impatti troppo invasivi sui retrostanti bilanci pubblici, già oberati e coartati da altre prescrizioni.

Ovviamente, è necessario attivare la verifica della situazione finanziaria delle società già a partire dal 2014, in modo da programmare adeguatamente/tempestivamente lo spalmamento degli interventi correttivi.

Da quanto emerso, è evidente che si tratta di situazioni non ultra/patologiche, ancora gestibili. Secondo tale logica, l’intervento di sostegno delle pubbliche amministrazioni locali proprietarie, non solo è consentito, ma addirittura forzato, in chiave general/preventiva di guai peggiori.

C) Lo stadio “2”: quando il deficit richiede la ricapitalizzazione che viene per lo più bloccata dal divieto di soccorso finanziario
L’art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, si sforza di preservare una maggiore efficienza delle società partecipate, in raccordo ai principi nazionali e comunitari di economicità delle gestioni pubbliche e tutela della concorrenza.

Ma in che modo?

Vietando alle pubbliche amministrazioni proprietarie di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, a vantaggio delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Si tratta della codifica esplicita del principio giuscontabile del “divieto di soccorso finanziario”.

Sostanzialmente, il principio in esame impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o in vario modo collegati alla pubblica amministrazione che versino in situazioni di irrimediabile dissesto.

Risultano, pertanto, inammissibili interventi “tampone”, comportanti il dispendio di risorse pubbliche a fondo perduto, a fronte della latenza di un programma industriale che prospetti il realizzo dell’economicità e dell’efficienza della gestione sul medio e sul lungo periodo.

Si tenta con l’approccio in esame, di porre un freno alla prassi consolidata, perseguita scriteriatamente dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per la copertura di perdite strutturali e reiterate, tali da minacciare la continuità e la sopravvivenza aziendali di organismi che comunque si dimostrano non in grado di tendere, se non all’utile, almeno al pareggio di bilancio.

Tale prassi si attaglia al già riportato (pre)giudizio di scriteriatezza, eminentemente, per le seguenti ragioni:

– da un lato, impatta negativamente sui bilanci pubblici, compromettendone la sana gestione finanziaria; in altri termini, vengono posti a rischio i contingenti equilibri di bilancio dell’ente locale socio ed appesantita la composizione dei bilanci futuri; mutando la prospettiva di analisi, emergono le inevitabili ripercussioni dei risultati economici negativi delle società partecipate sulla contabilità dell’ente locale socio, da considerarsi alla stregua di un’ “azienda capogruppo”, in grado di pervenire, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, alla redazione di un bilancio consolidato, il cui risultato economico finale di gestione comprende anche il risultato discendente dai costi e dai ricavi derivanti dall’esercizio di attività svolte mediante società partecipate; di qui, la negatività promanabile da reiterate operazioni di ripianamento di perdite e correlate ricapitalizzazioni; tanto più che le operazioni in questione, non potendo qualificarsi come spese d’investimento, ai sensi del principio contabile n. 2, punto 9, dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, chiamano in causa le risorse locali destinate al finanziamento delle spese correnti e conseguentemente incappano nei limiti di utilizzo dell’avanzo di amministrazione sulle spese correnti prescritti dall’art. 187 TUOEL; in definitiva, nell’ottica della “sana gestione”, non può ritenersi “legittimo” il prolungato trasferimento di consistenti risorse ad organismi in costante perdita;

– dall’altro, viola le disposizioni dei Trattati UE, che vietano ai soggetti operanti sul mercato di beneficiare di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi idonei ad alterare le dinamiche concorrenziali (c.d. aiuti di stato)

Inoltre, il divieto di operazioni sul capitale societario serve ad evitare che l’ente pubblico utilizzi lo schermo societario per praticare attività senza evidenziarne il costo effettivo.

Conseguentemente, costituisce onere dell’ente locale impostare contratti di servizio o affidamenti che enucleino i costi effettivi dei servizi commissionati, in modo da evidenziarne l’effettiva convenienza o inefficienza, grazie o nonostante il ricorso al “taumaturgico” modulo societario.

L’assetto appena delineato declina in definitiva la seguente linea generale di azione, di ascendenza costituzionale (art. 87 Cost.) ed ordinamentale ordinaria (art. 1 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo):  gli enti locali non possono permettersi il lusso di ripianare perdite di organismi partecipati, disperdendo risorse finanziarie sempre più esili, senza valutare le convenienze di gestione; ogni operazione di ricapitalizzazione deve rispondere, quindi, a logiche di razionalità economica e deve consentire una migliore o più economica erogazione di servizi a favore della collettività.

Niente di che! Alla fine della fiera, il precetto in esame ha semplicemente conformato la capacità contrattuale delle pubbliche amministrazioni, che, in attuazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 11 c.c., nasce già funzionalizzata alla realizzazione dell’interesse pubblico.

Le eccezioni al divieto di soccorso finanziario
Esistono, pur tuttavia, delle vie di fuga, che meritano di essere analizzate.

Una prima via di fuga potrebbe essere rappresentata dall’opzione offerta dall’art. 2447 del codice civile (esplicitamente salvaguardata dall’art. 6, comma 19), secondo cui, allorquando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale ne comporti la riduzione al disotto del minimo legale (€ 120.000,00 per le s.p.a., ai sensi dell’art. 2327 c.c.), gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo (o la trasformazione della società).

La giurisprudenza contabile, ad ogni modo, ha sensibilmente stemperato questa “opportunità”, avvalendosi di una teoria “moderata” e di una teoria “oltranzista”.

Secondo la teoria “moderata”, il rinvio all’art. 2447 c.c. rappresenterebbe un tentativo di coordinamento tra disciplina finanziaria di stampo pubblicistico e diritto societario, da non cogliersi in chiave smaccatamente elusiva. Più precisamente, l’esercizio – da parte della pubblica amministrazione proprietaria – del potere altamente discrezionale (e non obbligatorio!) di mantenimento in vita della società “sotto quota monetaria legale”, va sviluppato con motivazioni talmente perspicaci, da sovvertire l’ordine naturale delle cose, integrato dallo scioglimento della società in perdita, salvo il verificarsi della condizione risolutiva ex tunc costituita dalla reintegrazione del capitale.

Il suddetto onere di ampia motivazione andrebbe elaborato sia in chiave positiva sia in chiave negativa:

– motivazione positiva del mantenimento in vita della società:

occorre dare conto di aver valutato attentamente i costi di gestione attraverso un piano industriale o business plan, le cui risultanze (condizioni di efficienza del servizio e condizioni di equilibrio finanziario della gestione) andrebbero poi recepite nel contratto di servizio, da permeare sulla direzione del raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario della gestione;

– motivazione negativa del mantenimento in vita della società:

occorre dare conto delle ragioni per le quali si ritiene più efficiente ed economico ricapitalizzare la società piuttosto che prendere atto del suo scioglimento causato da perdite esorbitanti; in altri termini, l’immanente principio di “legalità finanziaria” impone all’ente locale proprietario una valutazione propedeutica sull’efficacia e sull’economicità della scelta, in diretta attuazione degli obblighi di buon andamento dell’azione amministrativa imposti dall’art. 97 Cost.

Ad ulteriore sviluppo dei ragionamenti appena enucleati, la teoria “oltranzista” vaglia l’ipotesi della ricapitalizzazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, sotto la lente della strettissima interpretazione, a tutela di beni di rango costituzionale/comunitario/ordinamentale, e la circoscrive, onde evitare prassi elusive, alla ricostituzione dell’ammontare strettamente necessario al conseguimentodei limiti legali. Altrimenti, per aggirare il divieto in argomento, il bilancio della società potrebbe essere artatamente portato nelle condizioni di cui all’art. 2744 c.c. Allo stesso modo, risulterebbe egualmente vietato  il trasferimento straordinario di risorse  da parte dei soci, direzionato preventivamente ad evitare l’emersione di perdite di esercizio per il terzo anno consecutivo, vanificando in radice il presupposto del divieto sotto esame.

Un’altra eccezione al divieto di soccorso finanziario è codificata anch’essa espressamente dall’art. 6, comma 19: si tratta dei trasferimenti “eccedentari” appositamente disciplinati da convenzioni, contratti di servizio o programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Siamo in presenza di “perdite genetiche”, configurate ab origine, in quanto connaturali alla tipologia e alla dimensione degli interventi/investimenti da eseguire, avendo riguardo anche a retrostanti piani finanziari e temporali di spesa.

La clausola di salvaguardia dell’intero sistema è, infine, rappresentata dalla terza e ultima eccezione, sempre configurata dall’art. 6, comma 19 e costituente una vera e propria “extrema ratio”: possono essere autorizzati interventi ultra/straordinari di ricapitalizzazione, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, al fine di salvaguardare la continuità  della prestazione di servizi di pubblico interesse, ma soltanto in presenza di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità.

Il procedimento interno di autorizzazione

Ci si è interrogati anche sulla connotazione interna delle deliberazioni consiliari preposte ad autorizzare le operazioni di ricapitalizzazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del TUOEL.

La giurisprudenza contabile non ha avuto tentennamenti in proposito: il responsabile del servizio “relazioni con le società partecipate” e il responsabile del servizio finanziario devono necessariamente rendere i pareri preventivi di regolarità tecnico/contabile sulle retrostanti proposte di cui all’art. 49 TUOEL, trattandosi di scelte non rientranti nell’alveo dei “meri atti di indirizzo”, stanti i macroscopici effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’ente che riveste la qualifica di socio.

Quanto al criterio ispiratore che deve guidare i referenti tecnici nella stesura del parere di competenza, questo è dato dalla verifica degli effetti finanziari della deliberazione sugli equilibri di bilancio dell’ente locale. Siffatta verifica va altresì proiettata nella prospettiva di un futuro consolidamento del bilancio pubblico con quello societario: conseguentemente, meritano attenzione non solo le somme da imputare direttamente/immediatamente al bilancio dell’ente locale per procedere alla ricapitalizzazione, ma anche le eventuali e future perdite che la società potrà realizzare qualora il piano finanziario auspicato non dovesse realizzarsi.[3]

D) Stadio “3” e terminale: il deficit in liquidazione

La giurisprudenza contabile sembra pervenuta ad un approdo sicuro anche in materia di ripiano delle società partecipate in liquidazione (preordinato a consentirne la chiusura “in bonis”): il retrostante ente locale proprietario non ha, in linea di principio, alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della propria società partecipata in liquidazione, qualora il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare autonomamente le pretese creditorie.

Inoltre, nel caso in cui la p.a. socia decidesse, nell’esercizio della propria discrezionalità politica, di accollarsi cotanti debiti, essa dovrebbe evidenziare, attraverso un sofisticato processo motivazionale, la ricorrenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell’operazione, premurandosi inoltre di ponderarne attentamente la sostenibilità finanziaria.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una scelta “controvento”, in quanto implicherebbe la rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all’art. 2325 c.c. (per l’appunto circoscritta al suo specifico patrimonio), al di fuori delle ipotesi derogatorie tassativamente stabilite dal medesimo codice civile.

La fattispecie ripristinatoria è ulteriormente complicata dall’impossibilità d’integrare l’interesse pubblico giustificatorio dell’intervento (ed esimente) con la pura e semplice esigenza di tutela dei creditori sociali, “incolpevolmente ingannati” dall’affidamento indotto dalla natura pubblica della società, comportante la granitica certezza del soddisfacimento delle proprie pretese. Viceversa, l’infondatezza dell’aspettativa creditoria può essere facilmente ricondotta alla natura di mercato di tali società, operatori economici al pari di tutti gli altri, che si rivelano agevolmente nella loro essenza ontologica a qualsiasi soggetto professionalmente strutturato.  Semplificando, sono finiti i tempi del “tanto paga Pantalone!”

Va infine evidenziato come l’inconcepibilità del sostegno finanziario alle società partecipate in liquidazione, si ponga in assetto di diretta prosecuzione  con l’inammissibilità della ricapitalizzazione delle società in perdita strutturale (triennale): difatti, se il recupero di società sì in deficit ma ancora presenti sul mercato contrasta con logiche di sana gestione finanziaria, non si riesce proprio a comprendere quale potrebbe essere la tipologia di razionalità economica ascrivibile alle operazioni di accollo di debiti risultanti verso terzi, ricadenti su soggetti oramai conclatamente decotti  e chiaramente destinati all’estinzione.[4]


[1] Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la toscana, deliberazione n. 202 del 14 giugno 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 515 del 22 agosto 2012.

[2] Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 250 del 6 novembre 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 408 del 20 settembre 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 18 del 30 marzo 2012.

[3] I riferimenti di cui alla presente nota riguardano l’intero paragrafo “C)”:  Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96 del 5 marzo 2014; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 11 del 14 gennaio 2014; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 904 del 9 novembre 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 220 del 21 maggio 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 24 dell’8 marzo 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29 del 7 marzo 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 19 del 23 gennaio 2012; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 464 del 19 luglio 2011; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 207 del 27 aprile 2011; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.  1081 del 30 dicembre 2010; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 61 del 22 ottobre 2010.

[4] Ex multis, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2014.


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