Le società a controllo pubblico, e le amministrazioni pubbliche nell’ambito della definizione degli obiettivi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (relativi alle spese di funzionamento e di personale), possono adottare politiche assunzionali espansive in presenza di una crescita dell’attività e, conseguentemente, del fatturato.

La Sezione Regionale di Controllo della Liguria (con il recente parere n° 80/2017) supera così le pronunce più restrittive delle altre sezioni regionali di controllo, fissando un principio del tutto razionale (con una pronuncia “da manuale” per il percorso logico seguito) e che potrà guidare le amministrazioni pubbliche nella definizione delle direttive previste dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica.

La questione esaminata concerne il rapporto tra le politiche del personale (in particolare in termini di spesa e di assunzioni) ed il volume di attività realizzato dalle società controllate in funzione degli affidamenti ricevuti, che tradizionalmente ha generato non poche problematiche gestionali.

Tali società, infatti, si sono trovate spesso a dover garantire maggiori livelli quali-quantitativi di servizio a fronte di vincoli in termini di assunzioni di personale (e conseguentemente di spese) che non consentivano di procedere ad un adeguamento delle risorse umane a disposizione, con l’esigenza – talvolta – di ricorrere ad ulteriori esternalizzazioni.

Eppure, a ben vedere, nel rispetto dei vincoli normativi, è del tutto legittimo che un ente locale affidi ulteriori servizi alle proprie società partecipate (essendo, tra l’altro, obbligato al trasferimento dell’eventuale personale interno) ovvero che la società accresca autonomamente il proprio volume di attività (basti pensare alla quota del 20% realizzabile verso terzi anche in presenza di un affidamento in house)  ovvero che altri comuni entrino in una società per procedere all’affidamento di servizi.

Le interpretazioni precedenti, infatti, dettate soprattutto dalla Sezione Abruzzo (n° 252/2016) e Puglia (n° 71/2017) avevano interpretato restrittivamente i margini di manovra a disposizione sul fronte del personale, pure in presenza di una crescita dell’attività, anche per effetto del mancato richiamo allo specifico settore in cui opera l’azienda (superando così il più favorevole orientamento della Sezione Regionale di Controllo della Toscana, con il parere n° 1/2015).

Di conseguenza, secondo l’ultimo orientamento, in presenza di una crescita dei volumi di attività realizzati, è possibile adottare un’impostazione maggiormente elastica in relazione alle capacità assunzionali ed alle dinamiche delle spese di personale delle partecipate, ovviamente fermo restando il conseguimento di crescenti condizioni di efficienza gestionali e di realizzazione di congrue economie di scala.

Anzi, proprio la pronuncia afferma che un orientamento restrittivo, destinato ad escludere tout court la possibilità, per le società in house, di assumere appare “incoerente con il quadro normativo descritto e con le finalità che lo strumento societario in esame intende realizzare”.

Di conseguenza, “l’amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi e obiettivi, alla luce dell’attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l’ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società in house”.

Pertanto, sempre secondo il parere, “un aumento dell’attività svolta e del fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se … il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio” qualora le valutazioni “svolte dall’Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala (da fatturato 100 per 10 unità di personale di passa ad un fatturato 200 per 12 unità di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale)”.

Giustamente è conclusivamente sottolineato che, fermi tali principi, occorre considerare la potenziale durata della maggiore attività affidata (per evitare assunzioni di personale a tempo indeterminato a fronte di una crescita dei volumi di attività limitata nel tempo) e che il contraltare ai margini di manovra così introdotti è rappresentato dalla responsabilità per le direttiva emanate, oggetto di verifica da parte delle Sezioni di controllo, che dovranno riscontrare ed accertare la correttezza e la coerenza delle determinazioni assunte.

 


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