Lo scorso 9 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva l’atteso decreto legislativo correttivo del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Ricordiamo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, sul testo del decreto era stato necessario raggiugere l’intesa in sede di Conferenza Unificata ed acquisire i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Rispetto alle novità introdotte, segnaliamo:

  • l’attività di autoproduzione di beni e servizi potrà essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
  • saranno ammissibili le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
  • per le partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, potrà essere prevista l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina attraverso un provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome, da trasmettere alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Occorrerà sempre l’intesa in Conferenza Unificata per:

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui verranno definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, per individuare fino a cinque fasce di classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali;
  • il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente.

Per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, sarà possibile riassorbire il personale in precedenza dipendente delle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Le amministrazioni potranno, tra l’altro, acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale anche al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica.

Ai fini dell’attività di razionalizzazione, relativamente al criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio da prendere in considerazione sarà il triennio 2017-2019 mentre, in sede di prima applicazione, andranno considerate rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione delle misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

Da ultimo:

a) sono stati prorogati al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute e quello entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

b) è stata fissata la scadenza del 31 luglio 2017 entro la quale le società a controllo pubblico dovranno adeguarsi alle disposizioni sulla governance societaria.


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